Cessata materia del contendere per sopravvenuta autorizzazione e compensazione spese (TAR Puglia n. 437 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione, da parte dell’amministrazione, del provvedimento autorizzativo richiesto dall’interessato in sede di istanza di PAU determina il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso avverso il precedente diniego. L’accertamento della cessazione della materia del contendere non richiede l’integrale satisfazione della pretesa sostanziale azionata, essendo sufficiente che il bene della vita controverso sia stato conseguito per effetto di un atto successivo. In presenza di contrastanti pronunce del giudice amministrativo sulla questione giuridica sottostante, la compensazione delle spese di lite costituisce esito giustificato ex art. 92 cod. proc. civ., residuando l’obbligo di rifusione del solo contributo unificato.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava la determinazione con cui il Comune aveva denegato l’istanza di PAU per l’installazione di un dehor a carattere continuativo e l’autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico. Il provvedimento negativo era stato adottato in pendenza del giudizio cautelare avverso un’ordinanza di rimozione del dehor, nonostante il Consiglio di Stato avesse sospeso l’efficacia della sentenza di prime cure sfavorevole alla società. La ricorrente deduceva l’illegittimità della determinazione comunale, assunta senza attendere la definizione del giudizio di appello pendente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la società ricorrente, con memoria depositata nel corso del giudizio, ha documentato l’avvenuto rilascio del titolo autorizzativo da parte del Comune, con PAU n. 24/2022 del 29.12.2022, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell’amministrazione alle spese di lite. Il Tribunale verifica la sussistenza delle condizioni per tale declaratoria, osservando come la pretesa azionata abbia trovato soddisfazione per effetto del sopravvenuto provvedimento favorevole.

Sulla richiesta di condanna alle spese, il Collegio rileva che l’ordinanza cautelare n. 341/2021 del Consiglio di Stato non aveva espresso univoche indicazioni sulla sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo, avendo semplicemente constatato l’omessa definizione del procedimento. Solo con la successiva sentenza n. 255/2022 il giudice d’appello ha affermato la formazione del silenzio assenso sul parere della Soprintendenza, riformando la sentenza del TAR che ne aveva escluso l’operatività.

Il Tribunale ritiene che il quadro giurisprudenziale configurato dai contrapposti orientamenti espressi nelle diverse fasi del giudizio integri i presupposti per la compensazione delle spese di lite. La ricorrente ha conseguito il bene della vita, ma la condotta dell’amministrazione non può essere valutata in termini di soccombenza, attesa l’obiettiva incertezza sulla sussistenza dei presupposti del titolo. Il Collegio accoglie la domanda di rifusione del contributo unificato, non assorbita dalla compensazione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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