Ottemperanza del giudicato sulle spese e commissario ad acta nel contenzioso carta (TAR Campania n. 965 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione alla statuizione sulle spese contenuta nel titolo giudiziale, una volta accertati la notifica in forma esecutiva, il passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni. La mancata esecuzione del giudicato legittima la nomina del commissario ad acta, con onere dell’amministrazione inadempiente di provvedere all’allocazione delle somme in bilancio e al pagamento. La penalità di mora non va irrogata quando la crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico integrino le altre ragioni ostative previste dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., valutate dal giudice con ampio potere discrezionale.
Il Fatto
Il ricorrente, procuratore di se stesso, ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, sezione Lavoro, n. 1757, pubblicata il 13.12.2024, che gli aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, con condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese processuali.
La domanda ha riguardato la sola statuizione sulle spese, pari a 1.030,00 euro per compensi professionali, oltre accessori, non eseguita. Il ricorrente ha dedotto la notifica della sentenza, il decorso del termine di legge e il passaggio in giudicato, chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Si è costituito il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato il rispetto delle formalità procedurali. La sentenza azionata è stata notificata in forma esecutiva all’amministrazione il 17.12.2024 a mezzo PEC ed è passata in giudicato, come attestato dal certificato della cancelleria del Tribunale di Nocera Inferiore del 24.03.2025. È inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
La statuizione sulle spese non ha ricevuto esecuzione. Il ricorso è stato quindi accolto e l’amministrazione è stata onerata del pagamento delle spese liquidate nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione. Per l’ulteriore inadempienza è stato nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione Generale, con facoltà di delega, affinché provveda entro novanta giorni dalla richiesta della parte, con dichiarazione attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza.
Il Collegio ha precisato che il commissario deve curare l’allocazione della somma in bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il pagamento, nonché il reperimento materiale della somma. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo l’organo straordinario attivarsi per rendere possibile il pagamento. Trattandosi di dipendente pubblico interno all’amministrazione debitrice, non è stato liquidato alcun compenso commissariale.
Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio ha richiamato l’orientamento dell’Adunanza Plenaria, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. aggiunge al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative, rimettendo al giudice un ampio potere discrezionale. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata condanna dell’amministrazione al pagamento dell’astreinte. Le spese di lite, liquidate in 400,00 euro per compensi, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.