Concessioni demaniali: precluso il rilascio diretto, l’istanza diventa improcedibile (TAR Puglia n. 436 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio di concessioni demaniali marittime, l’istanza del privato diretta a ottenere il provvedimento autorizzativo in via diretta è improcedibile per carenza di interesse quando l’amministrazione sia obbligata, ai sensi dell’art. 4 della legge 118/2022 e dell’art. 8 della legge regionale Puglia 17/2015, a indire una procedura ad evidenza pubblica. La domanda volta a soddisfare un interesse particolare e specifico del richiedente non è conciliabile con l’interesse pubblico alla indizione di una gara, i cui contenuti sono rimessi alle scelte discrezionali dell’amministrazione. Ne consegue che l’eventuale accoglimento del ricorso avverso il diniego non potrebbe produrre alcuna utilità concreta in favore del ricorrente.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale, aveva presentato nell’aprile del 2015 un’istanza volta a ottenere il provvedimento autorizzativo unico per la realizzazione di uno stabilimento balneare su area demaniale in concessione e parzialmente su area privata. Con nota del 15 febbraio 2021, il Comune ha respinto l’istanza. La società ha impugnato il diniego, deducendo la violazione della sentenza di questo TAR che aveva ritenuto legittima la sospensione delle attività di rilascio di nuove concessioni solo per un tempo ragionevolmente limitato, identificato in 180 giorni, nonché la violazione dell’art. 182 del d.l. 34/2020 e dell’art. 1, commi 682 e 683, della legge 145/2018.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, secondo cui non sussistono i presupposti per addivenire al rilascio della concessione demaniale in via diretta, atteso che la stessa è assoggettata obbligatoriamente alla procedura ad evidenza pubblica prescritta dalla normativa regionale.

La Corte ha quindi rilevato che l’obbligo di indire la gara è stato disciplinato dall’art. 4 della legge 118/2022, come modificato dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 e successivamente sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera b), del d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 2024, n. 166.

Nel caso di specie, il Collegio ha evidenziato come l’obbligo di indire la procedura di gara precluda al Comune il rilascio della concessione richiesta. L’istanza della società è infatti volta a soddisfare un interesse pretensivo di tipo particolare, inscindibilmente correlato alle esigenze della propria struttura balneare, che non è conciliabile con l’interesse pubblico alla indizione di una procedura concorsuale, i cui contenuti sono rimessi alle scelte discrezionali dell’amministrazione quanto a tipologia e modalità di utilizzo del demanio.

Da ciò il Collegio ha tratto la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per carenza di interesse, non potendo l’eventuale accoglimento produrre alcuna utilità concreta in favore della ricorrente, atteso che l’amministrazione non avrebbe comunque potuto rilasciare la concessione in via diretta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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