Minerale estratto oltre i limiti della concessione e svincolo negato (TAR Sardegna n. 1051 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il minerale estratto oltre i limiti spaziali o volumetrici fissati dall’atto concessorio non costituisce frutto naturale spettante al concessionario ai sensi dell’art. 820 cod. civ., ma resta vincolato al patrimonio indisponibile dell’ente titolare del demanio minerario. Chi estrae oltre la concessione agisce uti spoliator e non uti fruens, e non acquista i frutti ex art. 1148 cod. civ.. La qualifica di frutto naturale non viene meno sul piano oggettivo, ma il diritto a farlo proprio spetta solo a chi ne abbia titolo legittimo. La sospensione cautelare del diniego di proroga della concessione non ne ripristina l’efficacia, avendo efficacia meramente interinale e non ripristinatoria. L’autorizzazione giudiziale alla vendita non supplisce al riscontro della corretta estrazione presso l’amministrazione concedente.
Il Fatto
La società concessionaria di una miniera di bentonite, argille smectiche e refrattarie, dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, chiedeva alla Regione lo svincolo di circa 2.000 tonnellate di minerale già estratte nel cantiere RP2 e vendute, su autorizzazione del tribunale fallimentare, a una società farmaceutica. Il materiale era rimasto depositato nel piazzale della miniera.
La Regione respingeva l’istanza con determinazione del 26.11.2024, qualificando il minerale come appartenente al patrimonio indisponibile regionale e rilevando che l’estrazione era avvenuta oltre i limiti di scavo e di volume consentiti. La curatela impugnava la determinazione e il verbale delle pertinenze redatto ai sensi dell’art. 23 R.D. n. 1443/1927, chiedendo anche l’accertamento del diritto alla consegna e il risarcimento del danno. Cinque i motivi di ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il nodo centrale della disponibilità giuridica del minerale estratto. La difesa della ricorrente si fondava sull’art. 820 cod. civ.: il minerale separato non apparterrebbe più al giacimento né alle pertinenze elencate dall’art. 23 R.D. n. 1443/1927, configurandosi come frutto naturale nella disponibilità del concessionario. Il Tribunale respinge l’impostazione.
Il verbale di sopralluogo del 19.9.2023 aveva già contestato un avanzamento del fronte di scavo di circa 30 metri oltre il limite assentito, in violazione dell’art. 2 della determinazione n. 309 del 25.6.2015 di trasferimento della concessione. L’attività estrattiva aveva quindi superato gli step del cronoprogramma concordato, come già accertato dal TAR Sardegna n. 323 del 23.04.2024. Da qui la conseguenza giuridica: il prodotto dell’attività estrattiva svolta oltre i limiti della concessione non è frutto naturale del concessionario.
Il Collegio richiama Cass. civ., Sez. II, n. 5757 del 12.03.2007 e i precedenti ivi citati: l’estrazione all’esterno o oltre la profondità consentita realizza una coltivazione non autorizzata, indipendentemente dal rispetto dei quantitativi. Chi estrae oltre la concessione agisce come spoliator: la qualifica di frutto naturale permane sul piano oggettivo, ma il diritto di appropriazione ex art. 1148 cod. civ. presuppone il titolo legittimo.
Il Tribunale affronta poi il tema della sospensione cautelare del diniego di proroga, disposta dal Cons. Stato n. 4084/2023. Secondo la giurisprudenza richiamata, tra cui Cons. Stato n. 4461 del 28.06.2019 e Cass. civ. n. 5444 del 18.03.2016, la misura cautelare non elimina l’atto sospeso né ha funzione ripristinatoria: impedisce solo temporaneamente l’esecuzione, con efficacia interinale subordinata all’esito del merito. Il contratto di fornitura era stato quindi concluso dopo la scadenza della concessione, già intervenuta il 4.4.2023, e il rischio ricadeva sul concessionario.
Quanto all’autorizzazione giudiziale alla vendita, essa non poteva prescindere dal riscontro presso l’amministrazione concedente sull’effettivo rispetto dei limiti estrattivi. Il Collegio dichiara irrilevante la doglianza sull’omessa formalizzazione della convocazione al sopralluogo, risultando la società non collaborativa e presente tramite un proprio responsabile. La censura sui volumi in eccesso è respinta perché l’ordinamento minerario non contempla soglie di tolleranza e l’art. 34, comma 2-ter, del d.P.R. n. 380/2001 è inconferente. Il ricorso è infondato, con reiezione della domanda risarcitoria per assenza di danno ingiusto ex art. 2043 cod. civ. e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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