Pacchetto turistico: la malattia che impedisce di partire e impossibilità di utilizzazione della prestazione, non semplice recesso del viaggiatore (Cass. 17136/2026)

Corte di Cassazione, Sez. III civile, ordinanza n. 17136 del 31 maggio 2026 (R.G.N. 4310/2025) — Presidente Chiara Graziosi, Relatore Marilena Gorgoni.

Il principio di diritto

Nel contratto di pacchetto turistico, la sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione, non imputabile al viaggiatore e incidente in modo decisivo sulla finalità turistica, integra un’autonoma causa di estinzione dell’obbligazione e del contratto per irrealizzabilità della causa concreta, con i conseguenti rimedi restitutori. Né l’esistenza di una copertura assicurativa contro l’annullamento, né la disciplina del recesso del viaggiatore (art. 41 codice del turismo), che opera su un piano distinto, possono di per sé elidere la rilevanza giuridica dell’evento sopravvenuto sul piano della causa del contratto.

Il fatto

Due viaggiatori avevano acquistato altrettanti pacchetti turistici. Poco prima della partenza era insorta una patologia in capo alla congiunta di uno di essi, impedendo la fruizione del viaggio. I viaggiatori hanno chiesto la restituzione integrale del prezzo, invocando l’impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della prestazione (art. 1463 c.c.). Il Giudice di Pace aveva accolto la domanda, dichiarando la risoluzione dei contratti; il Tribunale, in appello, aveva riformato, applicando la disciplina del recesso del viaggiatore con le spese di cancellazione e valorizzando la polizza assicurativa sottoscritta. I viaggiatori hanno proposto ricorso per cassazione.

La motivazione

La Corte ha ricordato che nel viaggio vacanza “tutto compreso” la finalità turistica connota la causa concreta del contratto. La sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione — pur restando la prestazione in astratto ancora eseguibile — fa venir meno l’interesse creditorio e la causa concreta, e costituisce una figura autonoma, distinta dall’impossibilità di esecuzione di cui agli artt. 1463 e 1464 c.c., integrando un’autonoma causa di estinzione dell’obbligazione (Cass. n. 16315 del 2007; n. 8766 del 2019; n. 31368 del 2024; n. 13843 del 2025).

Il giudice d’appello aveva invece ribaltato l’ordine logico della valutazione: dalla mancata previsione della malattia tra le ipotesi di scioglimento senza penali e dall’esistenza di una polizza aveva fatto discendere in via automatica l’esclusione dei rimedi restitutori, senza verificare in concreto la sussistenza di un’impossibilità di utilizzazione non imputabile, tale da vanificare la finalità di vacanza. L’art. 41 del codice del turismo regola però il recesso volontario del viaggiatore e opera su un piano distinto, che non neutralizza la diversa fattispecie dell’impossibilità sopravvenuta incidente sulla causa concreta; e la copertura assicurativa attiene, semmai, all’allocazione del rischio, non potendo fungere da surrogato del vaglio sulla causa del contratto.

La Corte ha perciò accolto il ricorso e cassato la sentenza con rinvio al Tribunale di Matera, in diversa persona fisica, che dovrà riesaminare la vicenda attenendosi al principio enunciato.

Implicazioni pratiche

Quando una malattia o un altro evento non imputabile impedisce di fruire di un pacchetto turistico, il viaggiatore non è confinato al recesso con penali: se l’evento vanifica la finalità turistica, opera l’impossibilità sopravvenuta di utilizzazione della prestazione, con diritto alla restituzione di quanto versato. Il giudice deve accertare in concreto tale impossibilità, e non può escludere i rimedi restitutori per il solo fatto che l’evento non rientri tra le ipotesi tipizzate di recesso senza penali o che il contratto sia assistito da una polizza annullamento.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *