Demolizione e ricostruzione con traslazione nella fascia costiera: è nuova costruzione vietata dal PPTR (TAR Puglia n. 362 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella fascia di 300 metri dalla linea di battigia, l’art. 45, comma 2, lett. a), NTA del PPTR vieta la realizzazione di nuove opere. L’intervento che consista nella demolizione di un fabbricato esistente e nella sua ricostruzione su area diversa e arretrata, con aumento di superficie e nuove possibilità di utilizzo, non si configura come mera ristrutturazione edilizia, bensì come nuova costruzione. E’ irrilevante che il bilancio complessivo dell’operazione risulti “in attivo” sotto il profilo dell’impatto paesaggistico: le NTA non consentono di barattare l’eliminazione di un detrattore esistente con la realizzazione di una nuova e diversa opera, se questa non è immediatamente riferibile alla trasformazione del manufatto già presente. Il contrasto con la norma di tutela determina la legittimità del diniego di autorizzazione paesaggistica.

Il Fatto

Un proprietario di un’area ricadente nella fascia di 300 metri dalla costa, dichiarata di notevole interesse pubblico, chiedeva al Comune il permesso di costruire per la ristrutturazione edilizia di un vecchio casolare di circa 22,50 mq, versante in pericolanti condizioni statiche. Il progetto prevedeva la demolizione del manufatto e la ricostruzione in posizione arretrata rispetto alla costa, con la realizzazione di un’autorimessa interrata e di un monolocale, per una superficie complessiva di circa 34 mq.

La Commissione Locale per il Paesaggio rendeva parere sfavorevole e il Comune, recependo tale parere, adottava il diniego di autorizzazione paesaggistica, assumendo il contrasto del progetto con diverse previsioni delle NTA del PPTR. Il proprietario impugnava il diniego, deducendo violazione degli artt. 142, 143 e 146 del d.lgs. n. 42/2004, erronea interpretazione delle NTA e difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure. Ha innanzitutto rilevato che l’art. 45, comma 2, lett. a), NTA del PPTR vieta la realizzazione di nuove opere nella fascia di 300 metri dal mare, salva la trasformazione di manufatti legittimamente esistenti nei limiti del 20% di incremento di cubatura, con esclusione della demolizione e ricostruzione di manufatti di particolare valore storico e identitario.

Il Collegio ha osservato che, nel caso di specie, l’intervento non si esauriva nella trasformazione del fabbricato esistente: il nuovo manufatto, collocato su area diversa da quella attuale, presentava una superficie quasi doppia e nuove funzioni (autorimessa interrata, monolocale, volumi tecnici). Tale intervento valeva pertanto a identificare un quid novi sotto il profilo strutturale e tipologico, determinando un autonomo e distinto impatto paesaggistico prima non esistente.

Il TAR ha chiarito che l’eventuale bilancio “in attivo” dell’operazione, in termini di migliore interazione con il paesaggio, è dato neutro e irrilevante: le norme del PPTR non consentono di barattare l’eliminazione di un detrattore esistente con la costruzione di una nuova opera meno impattante, ma vietano sempre la realizzazione di nuove opere nella fascia dei 300 metri quando non siano immediatamente riferibili alla trasformazione di un manufatto già esistente. La pronuncia ha richiamato il principio espresso dal Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4794 del 2023, secondo cui la demolizione con traslazione, modifica della sagoma e cambio di destinazione d’uso integra nuova costruzione.

In ragione della particolarità delle questioni esaminate, le spese di lite sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *