Il divieto di cumulo della direzione sanitaria non opera per le strutture socio-sanitarie (TAR Molise n. 347 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di cumulo in una sola persona della carica di direttore sanitario, previsto dall’art. 6, comma 5, l.r. Molise n. 18/2008, riguarda esclusivamente le strutture sanitarie in senso stretto e non le strutture socio-sanitarie, categoria distinta e sottoposta a diversa disciplina. L’autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria si sostanzia in un’attività vincolata di riscontro sul possesso dei requisiti minimi, mentre l’autorizzazione alla realizzazione implica una valutazione discrezionale di compatibilità con la programmazione sanitaria. La sussistenza documentalmente accertata di tutte le condizioni di legge per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione è equipollente alla sua sussistenza formale.
Il Fatto
Le società cooperative sociali ricorrenti, operanti come comunità di riabilitazione psichiatrica accreditate dalla Regione Molise, hanno impugnato le determinazioni regionali nn. 190 e 191/2022 con cui erano state autorizzate due strutture residenziali psichiatriche (SRP2) delle controinteressate. Con motivi aggiunti, le stesse hanno gravato anche i decreti commissariali nn. 28 e 29/2024 di accreditamento istituzionale. Le ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità delle autorizzazioni per mancata individuazione di un direttore sanitario in regime di esclusività e per assenza dell’autorizzazione alla realizzazione delle strutture.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise, riuniti i ricorsi per connessione, ha respinto tutte le censure. Quanto ai primi due motivi, il Collegio si è richiamato alle sentenze del Consiglio di Stato, III, nn. 4610 e 4613/2023, che hanno definitivamente confermato l’inapplicabilità del divieto di cumulo della direzione sanitaria alle strutture socio-sanitarie. L’interpretazione letterale dell’art. 6, comma 5, l.r. Molise n. 18/2008 è univoca nel riferire il divieto alle sole “strutture sanitarie”, distinte da quelle socio-sanitarie sia sul piano definitorio che nell’ambito dei soggetti sottoposti ad autorizzazione. Il DCA n. 47/2018, prevedendo per tali strutture una permanenza minima settimanale del direttore sanitario di sole 4 ore, conferma la peculiarità strutturale e operativa delle strutture socio-sanitarie e l’inesigibilità del regime di esclusività.
Il Collegio ha altresì escluso la violazione della l. n. 412/1991, rilevando l’inconferenza del richiamo all’art. 4, comma 7, atteso che il direttore sanitario designato dalle controinteressate è in quiescenza e non intrattiene alcun rapporto di dipendenza in esclusiva con il SSN. La norma, fondata sul principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSN, non può trovare applicazione ai medici in quiescenza o comunque privi di rapporto di dipendenza esclusiva.
Quanto al terzo motivo, concernente la presunta carenza dell’autorizzazione alla realizzazione, il TAR ha osservato che la documentazione versata in atti dimostra l’avvenuta acquisizione di tutti i pareri vincolanti da parte dei Comuni e una valutazione positiva dei progetti anche sotto il profilo edilizio. Anche a voler ritenere mancante la sola formalizzazione finale, troverebbe applicazione l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, che dequota la rilevanza delle violazioni solo formali o procedimentali. La sussistenza comprovata di tutte le condizioni di legge per il rilascio del titolo abilitativo è stata quindi ritenuta equipollente alla sua sussistenza formale, secondo un’interpretazione funzionale dell’art. 8-ter d.lgs. n. 502/1992.
La Corte ha infine giudicato inconferente il richiamo alla giurisprudenza del Consiglio di Stato che esclude l’utilizzabilità della SCIA per l’autorizzazione alla realizzazione, trattandosi di fattispecie diverse nelle quali le imprese avevano autocertificato requisiti da valutarsi in modo insurrogabile. Nel caso di specie, tutti i soggetti preposti alle valutazioni tecnico-discrezionali si sono pronunciati in via espressa e positiva. I motivi aggiunti, riproponendo avverso gli atti di accreditamento le censure già svolte, sono stati conseguentemente respinti, con compensazione delle spese per la peculiarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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