Esclusione dalla G.d.F. legittima nonostante la Consulta e i requisiti morali (TAR Lazio n. 4363 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 199/1995, limitatamente alle parole “la guida in stato di ebbrezza costituente reato”, non determina l’automatica ammissione dei candidati esclusi dalle procedure concorsuali per la Guardia di finanza. La declaratoria di incostituzionalità, eliminando la presunzione automatica di inidoneità, impone all’Amministrazione un onere motivazionale che si sostanzia nella valutazione discrezionale, sul piano extrapenale, della condotta del candidato ai fini dell’accertamento del requisito morale e di condotta. Tale valutazione può condurre all’esclusione anche per episodi isolati o risalenti nel tempo, ove ritenuti incompatibili con le prerogative e le attribuzioni degli appartenenti al Corpo, salvo il sindacato del giudice amministrativo limitato ai casi di valutazione abnorme o manifesta illogicità.
Il Fatto
Un candidato partecipava al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di allievi finanzieri, anno 2021, superando tutte le prove selettive. L’Amministrazione ne disponeva tuttavia l’esclusione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. g), del bando, per essere stato destinatario, nel 2015, di un decreto penale di condanna per guida in stato di ebbrezza, reato poi estinto per effetto del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Il rigetto del ricorso gerarchico e la mancata inclusione nella graduatoria finale inducevano il candidato a proporre ricorso, deducendo che l’estinzione del reato e l’intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2024 avrebbero imposto l’Amministrazione di valutare la condotta e non di applicare un automatismo espulsivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato, precisando che l’esclusione si fonda su una valutazione ampliamente discrezionale dell’Amministrazione circa la sussistenza dei requisiti di moralità e di condotta, richiamati dal bando e funzionalmente collegati alla specificità e delicatezza delle funzioni proprie degli appartenenti alla Guardia di finanza, che assommano poteri di polizia giudiziaria ed economico-finanziaria.
Quanto alla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2024, il Tribunale ha evidenziato che la declaratoria di illegittimità dell’automatismo espulsivo non preclude all’Amministrazione di valutare la condotta sul piano extrapenale, ossia sotto il profilo del richiesto requisito morale e comportamentale. La pronuncia della Consulta, quindi, non consente di obliterare la condotta e di determinare un’automatica ammissione, ma impone un onere motivazionale: l’Amministrazione conserva il potere discrezionale di valutare in senso escludente la compatibilità di episodi, ancorché datati o isolati, con lo status di finanziere.
A sostegno di tale ricostruzione, il Collegio ha richiamato la sentenza del TAR Lazio n. 16935/2024, secondo cui la discrezionalità dell’Amministrazione nell’accertamento delle qualità morali è lata e il sindacato del giudice amministrativo è ammesso solo in caso di valutazione abnorme, connotata da manifesta illogicità. La valutazione non è inficiata da eccesso di potere, considerato che mettersi alla guida in stato di ebbrezza integra una condotta idonea a ledere o porre concretamente in pericolo l’incolumità propria e altrui.
Il Tribunale ha infine ritenuto inconferente il richiamo al servizio svolto dal candidato nell’Esercito Italiano, attesa la differente missione e le diverse attribuzioni tra le Forze Armate e la Guardia di finanza, il cui bando non contempla alcun riferimento al servizio prestato presso altri Corpi militari. La decisione di esclusione, fondata su un giudizio prognostico in ordine all’affidabilità del candidato, è stata pertanto ritenuta esente da censure, con rigetto del ricorso e compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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