Condono edilizio: la dichiarazione di interesse non sostituisce la domanda (TAR Puglia n. 310 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di condono edilizio prevista dall’art. 32, comma 32, d.l. n. 269/2003 deve essere presentata entro il termine perentorio del 10 dicembre 2004, a pena di decadenza, e non può essere sostituita dalla dichiarazione di interesse alla definizione degli illeciti presentata ai sensi della legislazione regionale, che costituisce solo condizione di procedibilità. Il provvedimento di archiviazione della pratica di condono è atto dovuto in caso di mancato rispetto del termine. L’ordinanza di demolizione, avendo natura vincolata, non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse né preventiva comunicazione di avvio del procedimento; l’omessa indicazione dell’area da acquisire non ne determina l’illegittimità, potendo essere specificata solo in sede di acquisizione.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un’abitazione in zona tipizzata come turistico-residenziale, aveva ricevuto nel 2020 un’ordinanza di demolizione per il tamponamento di una veranda realizzato nel 2000 senza titolo edilizio. Il dante causa aveva presentato nel 2004 la dichiarazione di interesse al condono prevista dalla legge regionale Puglia n. 28/2003, ma non aveva perfezionato la domanda di definizione degli illeciti. In pendenza di giudizio, il Comune aveva annullato in autotutela la prima ordinanza e ne aveva adottata una nuova, archiviando la pratica di condono e ordinando la demolizione all’attuale proprietaria.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, attesa l’avvenuta adozione del nuovo provvedimento in autotutela. Nel merito dei motivi aggiunti, ha respinto le censure avverso l’archiviazione della pratica di condono, qualificando il provvedimento come atto plurimotivato, sorretto dalla ragione assorbente della mancata presentazione della domanda di condono entro il termine perentorio del 10 dicembre 2004.
La distinzione tra dichiarazione di interesse e domanda di condono è netta: la prima, prevista dalla legge regionale, costituisce solo condizione di procedibilità; la seconda, disciplinata dall’art. 32, comma 32, d.l. n. 269/2003, è l’unico atto idoneo a perfezionare l’istanza di sanatoria e richiede adempimenti ulteriori, tra cui l’attestazione del pagamento dell’oblazione. La natura e il contenuto diversi dei due atti escludono ogni fungibilità, sicché l’archiviazione della pratica era atto dovuto.
Quanto alle garanzie partecipative, il Collegio ha escluso la violazione dell’art. 7, legge n. 241/1990: trattandosi di atto vincolato, la partecipazione non avrebbe potuto produrre esiti diversi e trova applicazione l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. Ha altresì richiamato il principio, consolidato a partire dalle Adunanze plenarie n. 8 e n. 9 del 2017, per cui l’ordinanza di demolizione non richiede motivazione rafforzata sull’interesse pubblico, nemmeno in caso di ingiunzione tardiva o di acquisto successivo del bene da parte di soggetto non responsabile dell’abuso.
Infine, il Tribunale ha ritenuto infondata la censura sulla mancata individuazione dell’area di sedime da acquisire: tale indicazione può essere fornita solo nella successiva fase di acquisizione e la posizione del destinatario è tutelata da un distinto procedimento. L’atto impugnato descrive adeguatamente le opere da rimuovere e richiama correttamente le sanzioni previste dall’art. 31, d.P.R. n. 380/2001. Nulla è stato disposto per le spese, attesa la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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