Inottemperanza al giudicato del giudice del lavoro su beneficio docenti (TAR Marche n. 478 del 11.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro che abbia riconosciuto il diritto del docente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, il ricorso è procedibile una volta decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione, il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. La mera costituzione formale dell’Amministrazione, che non opponga alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, non esonera dalla dichiarazione dell’inottemperanza. Il giudice amministrativo accerta l’obbligo di esecuzione integrale del titolo, assegna un termine per l’adempimento e, in caso di inutile decorso, nomina sin d’ora il Commissario ad acta, condannando l’Amministrazione alla rifusione delle spese del giudizio.

Il Fatto

Il giudice del lavoro, con sentenza passata in giudicato, aveva accertato il diritto della ricorrente a fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme alle competenti articolazioni territoriali, ad assegnare le somme indicate in sentenza per gli anni scolastici accertati. Il giudice aveva altresì posto le spese di lite a carico dell’Amministrazione, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Formatosi il giudicato, la ricorrente e i suoi difensori hanno lamentato la mancata esecuzione del titolo e hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo il pagamento delle somme liquidate, comprese le spese distratte. L’Amministrazione si è costituita con memoria formale. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.

La Motivazione della Corte

Il collegio ha esaminato anzitutto il profilo della procedibilità. Dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione del ricorso era decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Il ricorso è stato pertanto dichiarato procedibile.

Nel merito, il TAR ha rilevato che il titolo indicato non era stato eseguito. In presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, l’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. L’inerzia è stata quindi dichiarata.

Il ricorso è stato accolto e il TAR ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme già corrisposte. È stato assegnato il termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora il Commissario ad acta, individuato nel dirigente della competente Direzione generale del Ministero. Questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore, trascorso il termine assegnato, e provvederà entro i successivi centoventi giorni all’esecuzione dell’incarico, adottando ogni atto necessario, anche tramite funzionario delegato e avvalendosi delle strutture regionali.

Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al relativo pagamento negli importi liquidati in dispositivo. Il collegio ha richiamato in proposito Cons. Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025. Le spese sono state liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%. Il TAR ha ordinato che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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