Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario sulla carta docente (TAR Veneto n. 529 del 09.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che abbia condannato la pubblica amministrazione a un facere può essere attuato con l’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il quale consente di ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso. L’ammissibilità del rimedio presuppone l’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda, la notifica della stessa in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Nel giudizio di ottemperanza l’amministrazione che non si costituisca e non dimostri l’avvenuto adempimento non può sottrarsi all’ordine del giudice. Il tribunale ordina pertanto l’esecuzione del giudicato entro un termine perentorio e, per il caso di perdurante inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta.

Il Fatto

Il Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 456/2023, aveva accolto il ricorso di una docente contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito, condannando l’amministrazione a costituire in suo favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito della somma complessiva di euro 3.000,00 da spendersi entro il ventiquattresimo mese dalla costituzione della carta.

La sentenza non era stata impugnata e su di essa si era formato il giudicato. Notificata in forma esecutiva al Ministero il 24.10.2023, era rimasta ineseguita oltre il termine dilatorio di centoventi giorni. La docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Veneto, che ha trattenuto la causa in decisione all’esito della camera di consiglio del 26 febbraio 2026. Il Ministero, pur ritualmente evocato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza. Il passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda risulta attestato dalla dichiarazione rilasciata dal competente ufficio in data 15.07.2025, mentre la notifica in forma esecutiva al Ministero risale al 24.10.2023, con conseguente decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Il ricorso è pertanto ammissibile.

Nessun dubbio sussiste, secondo il Tribunale, sull’appartenenza del provvedimento ottemperando — una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato — al novero dei titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La norma è posta proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Il Ministero, non costituitosi, non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l’adempimento di quanto impostogli dal giudicato. Il Collegio ha quindi ordinato all’amministrazione di dare attuazione alla sentenza, disponendo l’accredito sul portafoglio carta docente della somma di euro 3.000,00 per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.

L’adempimento deve avvenire nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per il caso di inottemperanza perdurante, il Tribunale ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici presso il Ministero, con facoltà di delega e subdelega, che dovrà attivarsi su istanza di parte in caso di vana scadenza del termine. Le spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, seguono la soccombenza dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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