Sospensione del procedimento disciplinare e autonomia rispetto al giudizio penale per il personale di polizia (TAR Lombardia n. 2865 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia disciplinare per il personale della Polizia di Stato, il principio della sospensione necessaria del procedimento disciplinare in attesa della definizione del giudizio penale, previsto dall’art. 11 del D.P.R. n. 737/1981, deve ritenersi superato in virtù del criterio cronologico di risoluzione delle antinomie. L’avvio del procedimento disciplinare anche in pendenza del procedimento penale costituisce la regola, mentre la sospensione rappresenta l’eccezione, subordinata alla sussistenza di due presupposti: la particolare gravità della sanzione astrattamente irrogabile e la complessità dell’istruttoria ovvero l’indisponibilità di elementi conoscitivi sufficienti. In ogni caso, il presupposto ostativo all’attivazione del procedimento disciplinare è l’esercizio dell’azione penale e la conseguente assunzione della veste di imputato, che non ricorre nella fase delle indagini preliminari. Il procedimento disciplinare è del tutto autonomo rispetto a quello penale, potendo l’amministrazione fondare l’addebito anche su elementi probatori acquisiti nelle indagini preliminari, purché sussista un quadro preciso e sufficiente delle responsabilità delincolpato.
Il Fatto
Un Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, in servizio presso un Commissariato di Pubblica Sicurezza, veniva coinvolto in una complessa indagine penale per ipotesi delittuose di associazione per delinquere, accesso abusivo a sistemi informatici, rivelazione di segreti d’ufficio e corruzione. Il GIP del Tribunale di Milano applicava nei suoi confronti la misura cautelare interdittiva della sospensione dall’esercizio dei pubblici uffici per sei mesi.
A seguito della sospensione cautelare obbligatoria dal servizio disposta dal Questore, veniva avviato il procedimento disciplinare, all’esito del quale il Consiglio Provinciale di Disciplina proponeva e il Capo della Polizia applicava la sanzione della destituzione dal servizio. Il ricorrente impugnava il provvedimento deducendo l’illegittima mancata sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione del giudizio penale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso, richiamando i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria n. 14/2022, secondo cui nell’attuale assetto ordinamentale non ricorre più la c.d. pregiudiziale penale al procedimento disciplinare, ma si applica la regola dell’autonomia temperata. In base a tale ricostruzione, l’avvio del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale è la regola, mentre la sospensione è l’eccezione, dipendente dalla gravità della sanzione e dalla complessità dell’istruttoria.
La giurisprudenza più recente ha chiarito che le norme sull’autonomia temperata hanno abrogato, per il criterio cronologico di risoluzione delle antinomie, il principio della sospensione necessaria previsto dall’art. 11 del D.P.R. n. 737/1981, con conseguente applicazione della disciplina generale anche al personale dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.
Il Collegio ha inoltre evidenziato che, anche a voler diversamente opinare, nel caso di specie l’art. 11 non sarebbe comunque applicabile, difettando il presupposto dell’esercizio dell’azione penale: il ricorrente non aveva assunto la veste di imputato, trovandosi la vicenda ancora nella fase delle indagini preliminari.
Nel merito, l’istruttoria disciplinare non presentava caratteri di particolare complessità: le ricostruzioni investigative erano chiare e puntuali e il ricorrente aveva parzialmente ammesso gli addebiti, riconoscendo in sede di interrogatorio di garanzia di aver effettuato tutti gli accessi abusivi ai sistemi informatici, pur contestando la partecipazione all’associazione criminale. Tali dichiarazioni di contenuto confessorio rendevano utilizzabili le circostanze fattuali nel procedimento disciplinare.
Il Tribunale ha infine escluso la violazione delle garanzie difensive, affermando che la documentazione del procedimento penale può essere utilizzata nel processo amministrativo con il solo limite di pertinenza e credibilità, e che l’autonomia tra i due procedimenti comporta la possibilità per l’amministrazione di fondare l’addebito disciplinare anche su condotte che potrebbero risultare prive di rilevanza penale.
Nota della Redazione
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