Conversione del permesso di soggiorno stagionale e limite delle quote del decreto flussi (TAR Puglia n. 267 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale non può avere durata complessiva superiore a nove mesi, ai sensi del combinato disposto dell’art. 5, comma 3-bis, lett. a) e dell’art. 24, commi 7 e 8, d.lgs. n. 286/1998. La conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato ordinario, prevista dall’art. 24, comma 10, T.U.I., è ammessa esclusivamente nei limiti delle quote di ingresso stabilite dal decreto flussi pro tempore vigente, ai sensi dell’art. 3, comma 4, T.U.I.. La titolarità di una quota di ingresso costituisce presupposto indefettibile della conversione, sicché il diniego opposto al lavoratore che ne sia privo è atto strutturalmente vincolato, con conseguente irrilevanza dell’omesso preavviso di diniego ex art. 10-bis legge n. 241/1990 per effetto dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino senegalese titolare di un visto di ingresso di tipo “D” per lavoro stagionale valido dal 12 luglio 2023 al 21 aprile 2024, era giunto in Italia il 26 luglio 2023. Dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno in data 9 febbraio 2024, aveva maturato le giornate lavorative previste dall’art. 24, comma 10, T.U.I. e, ritenendo di averne diritto, aveva presentato istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato ordinario. Con provvedimento del 30 settembre 2024, notificato l’8 ottobre successivo, la Questura aveva rigettato l’istanza sul presupposto della già intervenuta scadenza del visto di ingresso, contestualmente avviando il procedimento per l’espulsione ai sensi dell’art. 13 T.U.I..

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, Lecce, ha innanzitutto ricostruito il quadro normativo dell’ingresso per lavoro subordinato, articolato nel decreto flussi che determina la capienza degli ingressi, nella richiesta del nulla osta da parte del datore di lavoro, nel rilascio del visto coerente e nella stipula del contratto di soggiorno. Ha quindi richiamato l’art. 5, comma 3-bis, T.U.I., che fissa la durata massima del permesso di soggiorno per uno o più contratti di lavoro stagionale in nove mesi complessivi, e l’art. 24, commi 7 e 8, T.U.I., che autorizza lo svolgimento dell’attività lavorativa stagionale per non più di nove mesi in un periodo di dodici, al termine del quale il lavoratore deve fare rientro nello Stato di provenienza, salvo che sia già in possesso di un permesso di soggiorno per motivi diversi.

Applicando tali principi al caso concreto, il Collegio ha rilevato che la durata del permesso di soggiorno richiesto non avrebbe comunque potuto eccedere quella del visto di ingresso e che, al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, il ricorrente aveva già soggiornato in Italia per oltre nove mesi. Il giudice ha escluso che il ritardo nella definizione del procedimento, imputato dall’istante alla Prefettura e alla Questura, potesse assumere rilievo, essendo la convocazione avvenuta attraverso il sistema automatizzato Eli-2 e risultando comunque il visto scaduto alla data dell’appuntamento del 12 agosto 2024.

Quanto alla conversione del permesso di soggiorno, la Corte ha richiamato il testo dell’art. 24, comma 10, T.U.I., chiarendo che essa può avvenire solo nei limiti delle quote di ingresso del decreto flussi. Ha pertanto escluso la rilevanza della dichiarata istanza di conversione, non documentata e non supportata da alcuna quota richiesta dal datore di lavoro alla Prefettura. La conversione, ha precisato il TAR, non può essere utilizzata per conseguire un permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato in elusione della disciplina che regola il rilascio e le quote di ingresso.

Il carattere vincolato del diniego ha infine determinato l’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, rendendo irrilevante l’omesso preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990. Il ricorso è stato pertanto respinto. Il Collegio ha comunque ammesso il ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, revocando il precedente diniego, e ha compensato le spese di lite, anche in ragione delle sue particolari condizioni personali e sociali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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