La prova orale del concorso per dirigenti scolastici è legittima se congrua col profilo professionale (TAR Emilia-Romagna n. 1393 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La formulazione dei quesiti della prova orale in un concorso pubblico è rimessa alla discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice e non richiede che le domande siano analoghe sul territorio nazionale. Il quesito può legittimamente estendersi ai profili applicativi della funzione, ivi compresi i risvolti penalistici connessi al ruolo del dirigente scolastico, senza che ciò configuri violazione del principio di correlazione tra domanda e valutazione. Il giudizio espresso dalla commissione è sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di macroscopica irragionevolezza, non ravvisabile quando la valutazione risulti adeguatamente motivata. La durata minima della prova, fissata dal bando in trenta minuti, costituisce scelta riservata alla discrezionalità amministrativa, insindacabile in assenza di manifesta illogicità. Nessuna norma impone la verbalizzazione analitica delle operazioni d’esame, essendo sufficiente una redazione sintetica degli atti.
Il Fatto
Una candidata al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici per la Regione Emilia Romagna, indetto con decreto dipartimentale n. 2788 del 18 dicembre 2023, dopo aver superato la prova preselettiva e quella scritta, riportava nella prova orale un punteggio pari a 60/100, insufficiente per l’utile inserimento in graduatoria. La ricorrente, ottenuta l’accesso alla griglia di valutazione, contestava il giudizio negativo espresso su uno dei quesiti, lamentando l’incongruità tra la domanda formulata (“Corruzione e Concussione. Differenze”) e la valutazione riportata, che richiamava profili di responsabilità, prerogative e funzioni del dirigente scolastico.
Proponeva quindi ricorso avverso il verbale di valutazione della prova orale e la graduatoria dei vincitori, deducendo otto motivi di censura: dalla violazione del principio di correlazione tra quesito e giudizio alla contraddittorietà della valutazione rispetto alla prova scritta, dall’insufficiente durata del colloquio alla mancata uniformità delle domande tra i candidati, dalla carenza di verbalizzazione alla preclusione dell’accesso all’aula per i candidati non ancora esaminati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto tutte le censure. Con riferimento ai primi due motivi, ha ritenuto la tematica della corruzione e della concussione connessa alla funzione del dirigente scolastico, in quanto quest’ultimo è uno dei potenziali autori dei reati in esame, sicché la conoscenza dei profili penalistici dell’attività costituisce legittimo approfondimento della domanda, finalizzato ad accertare la capacità di comprendere la materia anche sotto il profilo applicativo. Nessuna violazione dell’art. 8 del decreto dipartimentale n. 2788/2023 è stata ravvisata.
Quanto alla contraddittorietà tra l’esito positivo della prova scritta e la valutazione parzialmente negativa della prova orale, la Corte ha precisato che è del tutto fisiologico che prove diverse possano avere esiti diversi, tenuto conto delle differenti modalità di svolgimento e dell’incidenza di fattori quali l’emotività. In ogni caso, la valutazione delle prove orali rientra nell’ampia discrezionalità della commissione, sindacabile solo per macroscopica irragionevolezza, non ravvisabile nella specie avendo l’amministrazione adeguatamente motivato il giudizio.
Sulla durata della prova, la Corte ha rilevato che dai verbali risulta rispettato il limite minimo di trenta minuti previsto dal bando, precisando che la congruità di tale lasso temporale costituisce profilo riservato alla discrezionalità amministrativa, non esercitata in modo macroscopicamente irragionevole. In relazione alla pretesa uniformità dei quesiti, ha osservato che nessuna norma impone domande analoghe a livello nazionale e che la ripetizione di una stessa domanda tra più candidati è ammessa in assenza di contrarie disposizioni del bando.
Il Collegio ha infine ritenuto generica e infondata la censura sulla carenza di verbalizzazione, essendo i verbali idonei a dare conto sinteticamente delle attività svolte, e ha escluso la violazione dei principi di trasparenza e pubblicità, risultando che i candidati che avevano fatto richiesta di presenziare alle prove erano stati ammessi all’aula quale uditori. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della fattispecie. Il ricorso è stato pertanto integralmente respinto.
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Nota della Redazione
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