Ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Marche n. 1035 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro è procedibile quando sia decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale al titolo e assegna un termine per l’adempimento. Per il caso di inutile decorso del termine, nomina sin d’ora il commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvede entro i successivi centoventi giorni. La costituzione meramente formale dell’Amministrazione, che non opponga alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, conferma la fondatezza del ricorso.
Il Fatto
Con sentenza del giudice del lavoro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali sono stati condannati ad assegnare in favore di alcune docenti le somme riconosciute in relazione al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici in cui è stato accertato il diritto, con condanna alle spese e distrazione in favore del procuratore antistatario. La sentenza è stata notificata e su di essa si è formato il giudicato, come da attestazione della Cancelleria prodotta in giudizio.
Le ricorrenti lamentano che l’Amministrazione non ha dato esecuzione al giudicato e propongono ricorso per ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si costituisce con memoria formale; l’Ufficio Scolastico Regionale non si costituisce. All’udienza camerale la causa viene trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in primo luogo la questione della procedibilità del ricorso. Rileva che, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione del ricorso, è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669: il ricorso è dunque procedibile.
Nel merito, il ricorso è fondato. Il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito. In presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine di cui alla norma citata, la PA, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il Collegio accoglie quindi il ricorso e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte.
A tal fine assegna il termine di 30 giorni a decorrere dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale presso il Ministero. Il commissario assume le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvede entro i successivi centoventi giorni all’esecuzione dell’incarico, adottando ogni atto necessario, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti, direttamente o attraverso un funzionario delegato.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, il Collegio rileva che l’inadempimento non è controverso al momento della presentazione del ricorso e condanna l’Amministrazione resistente al relativo pagamento, liquidato in euro 600,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.. Il dispositivo dichiara l’inottemperanza del giudicato, condanna all’esecuzione nei termini stabiliti e nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Nota della Redazione
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