Il deposito tardivo del ricorso di ottemperanza ne determina l’irricevibilità (TAR Puglia n. 264 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di ottemperanza, il termine per il deposito del ricorso introduttivo è dimezzato rispetto a quello ordinario di trenta giorni di cui all’art. 45, comma 1, c.p.a., ai sensi del combinato disposto degli artt. 87, commi 2, lett. d), e 3, e 45, comma 1, c.p.a., con esclusione dei soli termini per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. Il deposito effettuato oltre il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica determina l’irricevibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio dal giudice. L’istanza di estinzione del giudizio per rinuncia agli atti non notificata alla controparte è irrituale e, in ogni caso, le questioni pregiudiziali di rito, come quelle di ammissibilità e di ricevibilità, devono essere scrutinate preliminarmente rispetto alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, secondo il principio della graduazione delle questioni di cui all’art. 276, comma 2, c.p.c., applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio di cui all’art. 39, comma 1, c.p.a.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un credito nei confronti di un Comune, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo non opposto, divenuto definitivo ed esecutivo. L’Amministrazione aveva provveduto al pagamento della sola sorte capitale, omettendo di corrispondere le spese e le competenze legali liquidate nel decreto. A fronte di tale inadempimento parziale, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza al giudicato, chiedendo, tra l’altro, la nomina di un Commissario ad acta e la comminatoria della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il ricorso veniva notificato al Comune l’11 settembre 2025 e depositato il 2 ottobre 2025. Nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025, il Presidente della Sezione rilevava d’ufficio un possibile profilo di irricevibilità per tardivo deposito, disponendo il rinvio per consentire alla parte ricorrente di depositare memorie. Il ricorrente depositava, in data 18 dicembre 2025, un’istanza di estinzione del giudizio, dichiarando di rinunciare agli atti. Il Comune non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente scrutinato la questione pregiudiziale di rito, rilevata d’ufficio, relativa alla tardività del deposito del ricorso di ottemperanza. Ha richiamato l’art. 87, comma 3, c.p.a., a norma del quale, nei giudizi di cui al comma 2 — inclusi, alla lett. d), quelli di ottemperanza — tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, fatti salvi i termini per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. Ne deriva che il termine per il deposito del ricorso, ordinariamente fissato in trenta giorni dall’art. 45, comma 1, c.p.a., è ridotto a quindici giorni.
Nella specie, il ricorso, notificato l’11 settembre 2025, avrebbe dovuto essere depositato entro quindici giorni; essendo stato depositato il 2 ottobre 2025, il termine perentorio risultava ampiamente superato. Il Collegio ha pertanto dichiarato il ricorso irricevibile per tardivo deposito, richiamando il costante orientamento dei giudici amministrativi.
Quanto all’istanza di estinzione depositata dal ricorrente, il Tribunale ne ha rilevato l’irritualità, non essendo stata notificata alla controparte. Ha inoltre precisato che, in linea di principio, le questioni pregiudiziali di rito — tra cui l’ammissibilità e la ricevibilità — vanno scrutinate preliminarmente rispetto a quelle di procedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, secondo la regola della graduazione delle questioni di cui all’art. 276, comma 2, c.p.c., applicabile al processo amministrativo ai sensi dell’art. 39, comma 1, c.p.a.
La declaratoria di irricevibilità ha assorbito ogni altra questione. Nulla è stato disposto sulle spese, stante la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata. Con la sentenza è stato altresì disposto l’oscuramento delle generalità delle parti, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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