Cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela degli atti impugnati (TAR Puglia n. 262 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata dal giudice amministrativo quando, in seguito all’annullamento in autotutela degli atti impugnati da parte dell’amministrazione, il ricorrente dichiari l’intervenuta cessazione della materia del contendere. In tale evenienza, le spese di lite possono essere poste a carico dell’amministrazione soccombente in via virtuale, in ragione delle circostanze che hanno determinato la cessazione, e liquidate in favore del difensore del ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri, aveva impugnato dinanzi al TAR Puglia, Sezione Seconda di Lecce, l’atto del 12.1.2018 con cui il Comando Generale, Direzione Generale per il Personale Militare, apriva il procedimento per il recupero dell’importo netto di euro 22.537,86, a seguito della sanzione della perdita del grado inflitta per motivi disciplinari a decorrere dal 6.10.2016, nonché la successiva nota del 19.4.2023 di chiusura del predetto procedimento. Si costituiva in giudizio l’amministrazione resistente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della nota del 28 agosto 2025 con cui il ricorrente dichiarava l’intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo l’amministrazione annullato in autotutela gli atti oggetto di gravame.
In applicazione dell’art. 34, comma 5, c.p.a., il giudice ha ritenuto che il ricorso andasse definito con una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, senza procedere all’esame nel merito delle questioni sollevate.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale le ha poste a carico dell’amministrazione costituita, applicando il criterio della soccombenza virtuale in ragione delle circostanze che hanno determinato la cessazione, liquidandole nella complessiva somma di euro 2.000,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore del ricorrente.
Nota della Redazione
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