Rischio di permeabilità mafiosa e stato di liquidazione della società (TAR Veneto n. 933 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’informazione antimafia interdittiva è misura di prevenzione amministrativa a contenuto anticipatorio e cautelare, che non presuppone la prova della responsabilità penale né l’accertamento dell’attualità di una condotta penalmente rilevante. È sufficiente che il Prefetto, sulla base di elementi sintomatici gravi, precisi e concordanti, formuli un giudizio prognostico di permeabilità mafiosa secondo la regola del più probabile che non. Il sindacato del giudice amministrativo non sostituisce la valutazione prefettizia, ma ne verifica la adeguatezza istruttoria, la congruità motivazionale e la non manifesta illogicità del percorso. Il giudizio non può essere scomposto in autonome micro-valutazioni, poiché la forza dimostrativa degli indici si apprezza nella loro reciproca convergenza. Non è richiesta la prova di una formale eterodirezione, essendo sufficiente che gli indici, valutati nel loro insieme, rendano ragionevole il sospetto di un uso funzionale dell’impresa.

Il Fatto

La ricorrente è una società in liquidazione, costituita nel 2017 e attiva, fino alla sopravvenuta inattività, nel settore dei lavori di costruzione e manutenzione di opere stradali, idrauliche e infrastrutturali, del movimento terra e dell’autotrasporto. La Prefettura di Padova ha adottato nei suoi confronti un’informativa antimafia interdittiva ex artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011, unitamente al diniego di iscrizione nella c.d. White List.

Secondo la ricostruzione prefettizia, la società, pur formalmente autonoma, sarebbe riconducibile a un soggetto già emerso in relazione ad altra impresa destinataria di misura interdittiva e costituirebbe una delle articolazioni imprenditoriali attraverso cui sarebbe stata preservata, sotto diversa veste soggettiva, l’operatività economica di imprese già colpite e riconducibili a un medesimo circuito familiare. La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Veneto, deducendo violazione degli artt. 84, 91, 92 e 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, illogicità e violazione dei principi di proporzionalità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’indirizzo consolidato sulla natura dell’informazione antimafia interdittiva, qualificata come misura di prevenzione amministrativa diretta a presidiare l’ordine pubblico economico, la libera concorrenza e il buon andamento dell’azione amministrativa. Da ciò deriva che il sindacato giurisdizionale non può sostituirsi alla valutazione prefettizia, ma deve verificarne l’adeguatezza istruttoria e la tenuta logica, tenendo conto della naturale interdipendenza degli elementi indiziari.

Il Tribunale respinge la censura di difetto di individualizzazione del rischio. La Prefettura non ha fondato l’interdittiva sul solo contesto territoriale o sulla mera esistenza di rapporti con operatori controindicati, ma ha richiamato una sequenza di provvedimenti interdittivi collegati, adottati da diverse Prefetture, quale antecedente specifico per interpretare gli ulteriori elementi riferiti alla figura del socio unico e liquidatore. Il perimetro formale del soggetto esaminato non esaurisce l’ambito del giudizio, dovendo il Prefetto verificare se, al di là della distinta veste societaria, gli operatori siano collegati da un medesimo centro di interessi.

Quanto alla dedotta mancanza di procure occulte, co-firme bancarie, tesorerie comuni o conti condivisi, il Collegio osserva che la prevenzione antimafia non richiede la dimostrazione di una formale eterodirezione, né l’emersione di una contabilità promiscua. Il Tribunale valorizza poi gli elementi di continuità rilevati: la provenienza di buona parte dei dipendenti e dei mezzi da operatori riconducibili al medesimo circuito, acquisizioni societarie e partecipazioni riferibili al socio unico. Tali dati, riferiti ad altra compagine, non sono automaticamente trasferibili alla ricorrente, ma assumono rilievo perché il centro decisionale coincide.

È respinta anche la censura sul difetto di attualità del rischio. L’attualità non coincide con la prossimità cronologica di ogni episodio, ma con la persistente capacità degli elementi di descrivere una condizione di permeabilità. Lo stato di liquidazione non elide di per sé il rischio, poiché non determina la cessazione dell’operatore né impedisce atti gestori, dismissioni o riattivazioni. Neppure la tracciabilità dei rapporti e la separazione patrimoniale neutralizzano il giudizio prefettizio.

Infine, il Collegio esclude la violazione dell’art. 94-bis e del principio di proporzionalità: la prevenzione collaborativa presuppone un rischio occasionale, neutralizzabile con prescrizioni, e non costituisce un passaggio obbligato. La Prefettura ha ritenuto il rischio strutturale, radicato nell’assetto soggettivo dell’impresa. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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