Proroga della verificazione nell’ottemperanza per l’occupazione illegittima (TAR Puglia n. 263 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, ove sia stata disposta una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a. per la determinazione delle somme dovute a titolo risarcitorio secondo i criteri fissati nella sentenza da eseguire, il tribunale può accogliere l’istanza di proroga del termine presentata dal verificatore, qualora questi la giustifichi con la complessità del quesito e la necessità di reperire la documentazione occorrente. La concessione del termine aggiuntivo non incide sul thema decidendum e non richiede alcuna statuizione sulle questioni di rito, di merito e sulle spese, che restano sospese fino alla definitiva definizione del giudizio. Il rinvio dell’udienza di camera di consiglio costituisce conseguente e necessaria proiezione processuale del differimento del deposito della relazione peritale.

Il Fatto

Con sentenza n. 411 del 2022, il TAR Puglia, Sezione di Lecce, aveva accolto la domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti per l’illegittima occupazione di un’area, stabilendo che il Comune avrebbe dovuto formulare una proposta di pagamento secondo i criteri indicati in motivazione, con determinazione del danno commisurato al 5% annuo del valore venale dell’area a far data dal quinto anno successivo all’immissione in possesso.

L’amministrazione non aveva però provveduto adeguatamente, sicché i ricorrenti avevano proposto ricorso per l’ottemperanza. Con ordinanza collegiale n. 1469 del 2025, il Tribunale aveva disposto una verificazione affidata al Dirigente del Settore Ambiente, Lavori Pubblici e Urbanistica del Comune di Gallipoli, al fine di quantificare esattamente le somme da corrispondere. Il verificatore, tuttavia, con istanza depositata il 23 gennaio 2026, aveva chiesto una proroga di sessanta giorni, deducendo la complessità del tema e la necessità di reperire la documentazione connessa al quesito.

La Motivazione del Tribunale

Il Tribunale ha ritenuto di accogliere l’istanza di proroga, riconoscendo la fondatezza delle ragioni addotte dal verificatore, il quale aveva rappresentato l’esigenza di un termine aggiuntivo per il completamento delle attività istruttorie. La decisione si fonda sul rilievo che la verificazione costituisce strumento conoscitivo essenziale per la determinazione delle somme risarcitorie e che la sua corretta esecuzione richiede un’adeguata acquisizione della documentazione necessaria.

La concessione del termine aggiuntivo di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza è stata disposta con contestuale rinvio della causa alla camera di consiglio del 10 giugno 2026, in coerenza con la necessità di assicurare il deposito della relazione finale prima della discussione. Nelle more, il Tribunale ha disposto la sospensione di ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese, trattandosi di statuizioni che presuppongono l’acquisizione degli esiti della verificazione.

La pronuncia si inserisce nel quadro del giudizio di ottemperanza disciplinato dall’art. 112 c.p.a., evidenziando come l’istruttoria peritale disposta ai sensi dell’art. 66 c.p.a. possa essere modulata dal giudice in ragione delle esigenze concretamente rappresentate dall’ausiliario, senza che ciò determini una regressione del procedimento o una lesione del diritto delle parti a una definizione sollecita del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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