Requisito esperienziale nella co-progettazione va letto in chiave funzionale ampia (Cons. Stato n. 6650 del 25.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di co-progettazione disciplinata dall’art. 55 del d.lgs. n. 117/2017, il requisito di idoneità tecnico-professionale consistente nell’avere maturato un’esperienza almeno triennale «con riferimento agli ambiti di intervento per i quali gli ETS si candidano» va interpretato in chiave teleologica, avendo riguardo agli obiettivi e ai destinatari del progetto di massima. L’ambito di intervento non coincide con le sole categorie del disagio psichico conclamato o della disabilità cognitiva, ma ricomprende tutte le situazioni di fragilità e vulnerabilità che costituiscono fattori di rischio per la salute mentale, in un’ottica preventiva. L’interpretazione restrittiva che ancori il requisito esperienziale alla sola platea dei destinatari in senso stretto è pertanto illegittima, dovendosi valorizzare la logica partecipativa e inclusiva della co-progettazione.

Il Fatto

Un’azienda sanitaria locale indice un avviso pubblico, ai sensi degli artt. 55 e 56 del d.lgs. n. 117/2017, per individuare enti del Terzo settore con cui co-progettare un intervento nell’ambito della formazione-lavoro, nell’ottica del budget di salute. La lex specialis richiede un’esperienza almeno triennale riferita agli ambiti di intervento e un’esperienza maturata nel triennio 2020-2023 per un importo minimo determinato.

All’esito della valutazione, la selezione premia un raggruppamento con il punteggio massimo; il secondo classificato impugna la deliberazione di aggiudicazione davanti al TAR. Il giudice di primo grado accoglie il ricorso, ravvisando la carenza dei requisiti tecnico-professionali in capo a quattro mandanti del raggruppamento vincitore, e dichiara l’inefficacia della convenzione già stipulata. Il raggruppamento soccombente propone appello; resiste l’azienda sanitaria con appello incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’inquadramento dell’istituto. La co-progettazione non è un modulo di evidenza pubblica concorrenziale: l’art. 6 del d.lgs. n. 36/2023 la riconduce espressamente ai modelli di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, sottratti al codice dei contratti. La Corte costituzionale, con la pronuncia del 2020 richiamata, ne ha individuato il fondamento nell’art. 118, ultimo comma, Cost., quale attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

Su questa base il Consiglio di Stato non condivide il percorso del primo giudice. Il TAR aveva letto la clausola del punto 6.2 dell’avviso in senso restrittivo, correlando l’ambito dell’esperienza ai soli destinatari del disagio psichico, della disabilità cognitiva o delle dipendenze. L’opzione, condivisibile in punto di principio, risulta però viziata nella sua declinazione applicativa.

La Corte valorizza il progetto di massima, che delinea un orizzonte ben più ampio: i destinatari degli interventi non si esauriscono nelle categorie del disagio conclamato, ma comprendono adolescenti e giovani adulti in situazione di vulnerabilità, minori con disturbo dello spettro autistico e persone con scarsa collaboratività. Il Piano regionale richiamato ricomprende espressamente nella platea fragile gli indigenti e i migranti, esposti a condizioni di marginalità foriere di potenziale disagio psichico.

Ne deriva una rilettura più comprensiva del requisito esperienziale. Le progettualità svolte in favore di popolazioni migranti, le attività di contrasto alla povertà e i tirocini di inclusione sociale non possono ritenersi estranei all’ambito in esame. Di qui l’accoglimento dell’appello principale e di quello dell’azienda sanitaria, con assorbimento della questione circa l’interpretazione cumulativa o alternativa dei mezzi di prova.

Palesemente infondati gli ulteriori motivi dell’appellata, poiché le esperienze documentate soddisfano la soglia economica richiesta e la lex specialis non contempla alcun requisito di applicazione dei contratti collettivi. In riforma della sentenza, il ricorso introduttivo è respinto; le spese del doppio grado sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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