Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario per crediti retributivi del personale scolastico (TAR Puglia n. 204 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo è esperibile, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a., per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, ed è limitato alla stretta esecuzione del giudicato, esulando dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda comunque correlata. L’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la pubblica amministrazione, nonché per i suoi rappresentanti e funzionari; l’ottemperanza è esperibile indipendentemente da ogni disposizione concernente l’esecuzione civile, attesa la totale diversità ontologica delle due azioni. La mancata corresponsione delle somme riconosciute dal titolo esecutivo, pur in presenza di una mera comunicazione di avvenuta attivazione della procedura di liquidazione, integra l’inadempimento che legittima l’accoglimento del ricorso e la nomina, fin d’ora, di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell’amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di euro 1.396,00 a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre accessori e spese di lite. La sentenza, pubblicata il 17.02.2025, era stata notificata al Ministero il 26.03.2025 ed era passata in giudicato, non risultando proposto appello. A fronte della mancata esecuzione del titolo, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva, documentando l’avvio della procedura di liquidazione delle somme e il pagamento delle sole spese di lite in favore dei difensori, mentre il credito principale risultava ancora non erogato alla data della decisione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia premette che il giudizio di ottemperanza è azionabile ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a., per l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Il collegio accerta la regolarità del ricorso, verificata la notifica alla controparte, il rispetto del dimezzamento dei termini di cui all’art. 87, terzo comma, c.p.a., nonché la sussistenza dei presupposti dell’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, essendo decorsi i centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo all’amministrazione senza che il credito fosse stato soddisfatto.
Il collegio rileva che l’amministrazione ha documentato esclusivamente il pagamento delle spese di lite in favore dei difensori, mentre non ha dimostrato l’integrale esecuzione della sentenza nella parte in cui riconosce il diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docenti. La circostanza che le somme risultino in stato di “liquidazione” sul prospetto gestito in applicazione cooperativa tra M.I.M. e M.E.F. non integra l’esecuzione del giudicato, tanto più che il ricorrente ha insistito, con memoria depositata all’udienza, per l’accoglimento del ricorso, dichiarando di non aver ancora ricevuto alcun accredito.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR accoglie il ricorso e ordina al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza, fatta eccezione per gli importi eventualmente già versati. Per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, il collegio nomina fin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, precisando che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non sarà liquidato alcun compenso. Il Ministero è infine condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari ex art. 93 c.p.c.
Nota della Redazione
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