Il Piano Ormeggi non integrato nella concessione non conforma l’uso del bene (TAR Puglia n. 87 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il documento denominato “Piano Ormeggi” non richiamato espressamente nell’atto concessorio, né congiunto materialmente ad esso, non può considerarsi parte integrante del titolo e quindi non vale a definire i contenuti della concessione demaniale, né a conformare le relative modalità d’uso. Le prescrizioni del piano risultano obsolete e superate quando l’effettiva configurazione dei luoghi sia stata modificata e ampliata da un successivo titolo edilizio, che ha assentito lavori di messa in sicurezza, venendo meno la diretta corrispondenza con lo stato dei luoghi. In sede cautelare, la mancanza di concreti profili di pregiudizio per la sicurezza della navigazione e la sostanziale compromissione dell’attività d’impresa derivante dall’esecuzione coattiva dell’ordine di ripristino integrano i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima per l’ormeggio di natanti, impugnava l’ordinanza di sgombero con cui il Comune le ingiungeva di ripristinare lo stato dei luoghi, sulla base di un verbale di accertamento della Capitaneria di Porto che aveva rilevato la presenza di imbarcazioni di dimensioni e numero diversi da quelli previsti dal “Piano Ormeggi”.
Avverso tale determinazione e gli atti presupposti, la ricorrente proponeva ricorso, chiedendo la sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento, deducendo che il Piano Ormeggi richiamato dall’Amministrazione non costituiva parte integrante della concessione e che le aree oggetto del titolo erano state nel frattempo modificate.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, nella sommaria delibazione della fase cautelare, ha accolto l’istanza, ritenendo sussistenti i presupposti per la sospensione. In primo luogo, il Collegio ha rilevato che la concessione n. 65 del 2007 non richiamava il “Piano Ormeggi”, limitandosi a fare riferimento alla planimetria allegata per la sola individuazione del perimetro del bene: ne consegue che il piano non vale a definire i contenuti essenziali del titolo concessorio.
Ulteriore elemento decisivo è la circostanza che il documento prodotto dal Comune era privo di timbro di congiunzione o altro segno grafico idoneo a riferirlo alla concessione, così da escludere la sua qualificazione come parte integrante del titolo ai sensi dell’art. 36 cod. nav.
Il Collegio ha inoltre evidenziato che la configurazione dei luoghi era stata modificata e ampliata dai lavori assentiti con permesso di costruire, con la conseguente obsolescenza delle prescrizioni del piano, concepite per una diversa organizzazione degli spazi. Rilevante anche la comunicazione del nuovo piano alla Capitaneria, rimasta senza riscontro.
Infine, il Tribunale ha valorizzato l’assenza di rappresentati profili di pregiudizio per la sicurezza della navigazione e la compromissione dell’attività, disponendo la sospensione dell’ordinanza impugnata, con fissazione dell’udienza di merito.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.