Ordine di reintegrazione soprintendizio: necessario l’avviso di avvio del procedimento (TAR Sicilia n. 68 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ingiunzione con cui la Soprintendenza ordina la reintegrazione in pristino ai sensi dell’art. 160 d.lgs. n. 42/2004 deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento. La disposizione va distinta dall’ordinanza comunale di demolizione ex art. 33 d.P.R. n. 380/2001, che costituisce misura sanzionatoria di un procedimento vincolato e tipizzato. Nel caso dell’ordine soprintendizio, la partecipazione dell’interessato è funzionale alla predisposizione del progetto di demolizione e alla ricostruzione dell’originaria consistenza del bene. L’ordinanza comunale di demolizione resta invece atto doveroso e rigidamente vincolato, anche nel termine, con descrizione adeguata se indica morfologia e localizzazione delle opere.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un cespite ricompreso nel complesso monumentale di Villa Trabia, ricevuto dal Banco di Sicilia Istituto di diritto pubblico. La Soprintendenza, ritenuta la soggezione ope legis del bene al vincolo culturale, ha avviato la verifica di interesse culturale e ha sollecitato il controllo edilizio del Comune.
Accertate opere abusive, sia la Soprintendenza, con ordinanza ex art. 160 d.lgs. n. 42/2004, sia il Comune, con ingiunzione ex art. 33 d.P.R. n. 380/2001, hanno disposto la demolizione. La società ha impugnato entrambi i provvedimenti davanti al TAR, che ha parzialmente accolto il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo, incentrato sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento da parte della Soprintendenza. La questione impone di distinguere due fattispecie spesso sovrapposte, ma disciplinate da regimi diversi.
L’ordinanza comunale ex art. 33 d.P.R. n. 380/2001 è misura sanzionatoria che segue un procedimento di natura vincolata, tipizzato dal legislatore. L’ingiunzione soprintendizia ha invece finalità ripristinatoria: l’Ente ordina la reintegrazione previo inoltro di un progetto idoneo a riportare il bene alla consistenza originaria. Proprio per consentire tale progetto, la demolizione va preceduta da un’istruttoria cui l’interessato deve partecipare.
Ne deriva che, nel caso dell’art. 160 d.lgs. n. 42/2004, l’avviso di avvio è incombente imprescindibile. Il Collegio richiama sul punto C.G.A.R.S. n. 995 del 16.12.2024 e annulla il provvedimento soprintendizio, assorbite le ulteriori censure.
Il gravame è invece rigettato quanto all’ingiunzione comunale. L’ordine di demolizione è atto vincolato anche nel termine, e le difficoltà di ottemperanza si fanno valere in fase esecutiva. La descrizione delle opere è adeguata, perché indica morfologia e localizzazione catastale; l’onere di provare la legittimità grava sul privato.
Corretta è poi la valutazione unitaria degli abusi, che il Collegio giustifica con il rischio di frammentazioni elusive. L’immobile, appartenuto dapprima a ente pubblico e poi a società di diritto privato per effetto della privatizzazione, resta soggetto al regime interinale ex art. 12 d.lgs. n. 42/2004. Il Comune ha quindi legittimamente applicato l’art. 33 d.P.R. n. 380/2001, disponendo la riduzione in pristino. Le spese sono compensate per l’accoglimento solo parziale.
Nota della Redazione
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