Interesse a ricorrere e vicinitas nell’impugnazione dei titoli edilizi (C.G.A.R.S. n. 204 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei casi di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, legittimazione e interesse al ricorso sono condizioni dell’azione distinte e autonome. Il criterio della vicinitas individua la legittimazione, ma non dimostra di per sé l’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato. Il giudice accerta d’ufficio la sussistenza di entrambe le condizioni. L’interesse deve fondarsi su allegazioni puntuali e oggettive della lesione concreta e attuale della sfera giuridica del ricorrente. Ove l’acquisto della proprietà sia successivo alla realizzazione delle opere e manchino allegazioni specifiche sul pregiudizio, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse ad agire.

Il Fatto

Gli appellanti, proprietari di immobili siti in un Comune siciliano, hanno impugnato davanti al giudice amministrativo un permesso in sanatoria e un permesso di costruire rilasciati al confinante, oltre agli atti regionali presupposti. Il ricorso era fondato su plurime censure: violazione dell’art. 37 d.P.R. n. 380/2001, esaurimento della cubatura, inosservanza delle distanze, illegittimità derivata dell’ampliamento realizzato ai sensi della l. reg. n. 6/2010 (“Piano Casa”).

Il TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto dell’interesse ad agire. Gli appellanti hanno proposto appello anche avverso i capi della sentenza che avevano escluso la loro legittimazione.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. ricostruisce anzitutto la distinzione tra legittimazione e interesse al ricorso, richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 22 del 2021. In base a tale principio, il criterio della vicinitas non vale da solo e in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che consiste nello specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato.

La Corte ribadisce che nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere presenta gli stessi requisiti dell’interesse ad agire di cui all’art. 100 cod. proc. civ.: prospettazione di una lesione concreta e attuale e utilità effettiva derivante dall’eventuale annullamento. La legittimazione, invece, consiste nella titolarità di una posizione qualificata di interesse legittimo che distingue il soggetto dal quisque de populo. Anche accertata la legittimazione, deve essere allegato l’interesse ad agire.

Nel caso concreto, gli appellanti hanno acquistato le loro proprietà dopo l’edificazione dell’immobile del controinteressato e dopo la realizzazione degli interventi oggetto di sanatoria. La Corte osserva che l’allegata compromissione dell’assetto urbanistico risulta successiva all’acquisto e viene affermata in termini generici, senza precisare come il porticato e la terrazza incidano sulla veduta o sulla godibilità dello spazio verde.

Un ulteriore indizio dell’assenza di interesse è la mancata partecipazione degli appellanti alla riunione indetta dal Comune per esaminare le problematiche edilizie. La Corte richiama i principi della sentenza n. 446 del 2025 sull’idoneità dei principi di prova relativi all’edificazione risalente. Le doglianze sul risparmio economico conseguito dal controinteressato restano fuori dal perimetro della rilevanza giuridica.

Di conseguenza, le censure avverso il capo sulla inammissibilità sono respinte, come la domanda istruttoria, ritenuta di carattere esplorativo. Dal passaggio in giudicato di tale capo discende l’inammissibilità dei restanti motivi di appello e dei motivi aggiunti, peraltro non notificati ai sensi dell’art. 43 cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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