Ordine di demolizione dopo condanna penale definitiva: atto dovuto, valida la notifica alla società (TAR Puglia n. 118 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ingiunzione alla demolizione adottata dal Comune a seguito di sentenza penale definitiva di condanna costituisce atto dovuto e vincolato, che non necessita di motivazione aggiuntiva rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e alla qualificazione degli abusi. La notifica dell’ordinanza alla società è validamente eseguita se avvenuta presso la sede legale e a mani del suo organo, a prescindere dalla qualifica formalmente indicata nella relata, e comunque quando l’atto abbia raggiunto lo scopo consentendo la tempestiva impugnazione. L’esistenza di un precedente ordine di demolizione, ancorché impugnato, non incide sulla legittimità del nuovo provvedimento che costituisce esito di autonomi e ulteriori accertamenti. La realizzazione di opere in area vincolata in data anteriore al rilascio del titolo edilizio comporta l’illegittimità della costruzione e legittima l’ordine di ripristino, senza che possano produrre effetti le denunce di inizio attività presentate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico.
Il Fatto
Il Comune di Martina Franca aveva adottato un’ordinanza di ingiunzione alla demolizione e rimessa in pristino di un immobile, a seguito della sentenza penale definitiva che aveva accertato la realizzazione di interventi edilizi abusivi: era stato demolito un fabbricato composto da due vani al piano terra e ricostruito un edificio di sette piani fuori terra destinato a struttura ricettiva. Il provvedimento era stato notificato alla società proprietaria presso la sua sede legale e a mani di un soggetto indicato nella relata come amministratore unico. La società e i suoi amministratori avevano impugnato l’ordinanza deducendo l’illegittimità della notifica, non eseguita in persona del legale rappresentante, la pendenza di un precedente ricorso avverso un analogo ordine di demolizione del 2021 e la violazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, essendo state presentate denunce di inizio attività e ottenuto un permesso di costruire nel 2010.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto le censure relative all’erroneità della notifica, rilevando che l’ordinanza era stata correttamente eseguita sia presso la sede legale della società sia a mani del suo organo, a prescindere dalla qualifica richiamata nella relata di notifica. In ogni caso, secondo il Collegio, la notifica aveva raggiunto lo scopo, avendo consentito alla società di venire a conoscenza dell’atto e di insorgere tempestivamente avverso lo stesso.
Quanto alla pendenza del ricorso avverso il precedente ordine di demolizione del 2021, la Corte ha osservato che il provvedimento impugnato rappresentava l’esito di ulteriori e autonomi accertamenti compiuti alla luce della definitività dei fatti accertati dal giudice penale, sicché il motivo non poteva trovare accoglimento.
Sul merito, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l’ordinanza di demolizione è atto dovuto e vincolato e non richiede motivazione aggiuntiva rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e alla qualificazione degli abusi. Nel caso di specie l’atto conteneva una descrizione specifica dei manufatti e l’indicazione delle norme violate, mentre gli approfondimenti istruttori — ivi inclusi gli esami fotografici dei luoghi — avevano dimostrato che i piani abusivi erano già realizzati quasi per intero nell’agosto 2009, prima del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica confluita nel permesso di costruire del 2010.
Da ciò il giudice ha tratto la conseguenza che il titolo edilizio successivo non poteva legittimare ex post una realizzazione già abusiva, non essendo stato emesso come permesso in sanatoria. Le denunce di inizio attività presentate tra il 2007 e il 2008, insistendo su area sottoposta a vincolo paesaggistico e a vincolo PAI, non erano idonee a produrre effetti ai sensi degli artt. 22, comma 6, e 23, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 2001. Il ricorso è stato pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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