Inottemperanza al giudicato sull carta elettronica docente e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 56 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che accerta il diritto del personale docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 107/2015, costituisce titolo esecutivo azionabile davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. L’Amministrazione, decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 convertito con legge n. 30/1997, è tenuta a dare integrale esecuzione al titolo: in difetto, il giudice ne dichiara l’inottemperanza e, per il caso di perdurante inerzia, nomina un commissario ad acta. L’allegazione dell’inadempimento non contestata dalla parte resistente è sufficiente a fondare l’accoglimento del ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, una sentenza pubblicata in data 14 settembre 2023, con la quale era stato dichiarato il suo diritto a ottenere la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.

Nonostante la notifica del titolo, effettuata in data 20.09.2023, il Ministero dell’Istruzione e del Merito era rimasto inadempiente. Il titolo era passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, in data 19.03.2025, ed era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’integrale esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato il ricorso in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro, richiamando l’art. 114 cod. proc. amm. quale norma che regola il procedimento di esecuzione dei provvedimenti del giudice amministrativo e di quelli esecutivi di altre giurisdizioni.

Sul piano dell’ammissibilità, il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti processuali: il passaggio in giudicato del titolo, attestato dalla cancelleria, la notifica dello stesso all’Amministrazione e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 convertito con legge n. 30/1997, entro cui le amministrazioni dello Stato completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento.

Nel merito, la pretesa azionata è stata ritenuta fondata e adeguatamente documentata. Il Tribunale ha valorizzato il comportamento della parte resistente, che non ha contestato in giudizio il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato. Tale difetto di contestazione ha rafforzato la conclusione dell’inottemperanza.

Di conseguenza, il Collegio ha condannato l’Amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Monza per la parte relativa al contributo alla formazione, fissando il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Una volta decorso inutilmente tale termine, è stato nominato un commissario ad acta che provvederà entro i successivi sessanta giorni, con facoltà di avvalersi della struttura organizzativa competente. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione, è stata esclusa la liquidazione di alcun compenso. Le spese di giudizio sono state poste a carico della parte soccombente, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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