Ottemperanza alla Carta docente: no all’astreinte per crisi di finanza pubblica (TAR Veneto n. 385 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza accoglie la domanda di esecuzione della sentenza che condanna l’Amministrazione a costituire la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e a disporre l’accredito della somma prevista, una volta riscontrati il passaggio in giudicato del titolo e la sua notifica. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. presuppone una verifica concreta dei presupposti, non automatismi sanzionatori. Il giudice dell’ottemperanza è titolare di ampio potere discrezionale sia nello scrutinio delle esimenti sia nella determinazione dell’importo. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico possono integrare ragioni ostative alla condanna al pagamento dell’astreinte, quali fatti notori rilevabili d’ufficio.
Il Fatto
Il ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Con una sentenza del Tribunale di Venezia, passata in giudicato, l’Amministrazione è stata condannata a costituire in suo favore la Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con accredito di € 1.500,00 per gli anni scolastici compresi nel periodo dal 2020 al 2023.
Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita, l’interessato ha proposto ricorso per l’ottemperanza. L’Amministrazione, regolarmente notiziata, non si è costituita. Il ricorrente ha chiesto anche la condanna al pagamento della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio verifica la sussistenza delle condizioni dell’azione esecutiva. Richiama l’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e l’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Il titolo è passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è stato notificato all’Amministrazione in data 6 marzo 2025.
Nel merito, il ricorso è fondato. L’Amministrazione non contesta di non aver dato esecuzione alla sentenza e di essere ancora inadempiente. Il Collegio la condanna pertanto a dare esecuzione al giudicato, con costituzione della Carta e accredito della somma, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Decorso inutilmente tale termine, provvederà un Commissario ad acta, nominato nella persona del Direttore generale pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di subdelegare, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni. Poiché si tratta di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si liquida alcun compenso commissariale.
Quanto alla richiesta di astreinte, il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa che, pur ammettendo l’istituto nei confronti della P.A. inadempiente, impone di valutare le peculiari condizioni del debitore pubblico e di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive. Richiama, in particolare, l’Adunanza Plenaria n. 15/2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. aggiunge al limite della manifesta iniquità quello della sussistenza di altre ragioni ostative, spettando al giudice dell’ottemperanza verificarne la ricorrenza.
Nella specie, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano la mancata condanna al pagamento dell’astreinte. Tali ragioni ostative assumono rilievo, ex art. 115 cod. proc. civ., quali fatti notori. La domanda è pertanto respinta, mentre le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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