Liquidazione del compenso al Commissario ad acta nel giudizio di ottemperanza (TAR Puglia n. 117 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il compenso spettante al commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a. è liquidato dal giudice dell’ottemperanza con decreto collegiale, tenuto conto della natura, dei contenuti e degli esiti dell’attività effettivamente espletata. L’obbligo di corrispondere il compenso e le spese vive, se sostenute per l’incarico, grava sull’amministrazione rimasta inadempiente rispetto al giudicato.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Lecce, divenuta definitiva, il Comune di Neviano era stato condannato a corrispondere a una società cooperativa la somma di € 11.386,16, oltre interessi legali. A seguito dell’inerzia dell’amministrazione, la società aveva promosso giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, che aveva disposto la nomina di un commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva all’adempimento.
Il commissario, dopo aver svolto l’incarico, aveva depositato istanza di liquidazione del proprio compenso, sulla quale il Tribunale era chiamato a pronunciarsi in sede di camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha considerato la natura, i contenuti e gli esiti dell’attività espletata dal commissario, valutandone l’effettiva utilità ai fini dell’esecuzione del giudicato. Su tale base, ha ritenuto congrua la liquidazione della somma complessiva di € 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti, e al rimborso delle spese vive, a condizione che queste risultino effettivamente sostenute per l’adempimento dell’incarico conferito.
Il compenso è stato posto a carico del Comune di Neviano, in coerenza con quanto già disposto con la precedente ordinanza collegiale del medesimo Tribunale, ribadendo il principio per cui gli oneri dell’ottemperanza gravano sull’amministrazione inadempiente.
Il decreto conferma l’orientamento per cui la determinazione del compenso del commissario ad acta è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, che vi provvede in modo forfettario e complessivo, senza necessità di una preventiva determinazione tariffaria.
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Nota della Redazione
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