Esclusione dal concorso per noleggio con conducente: rigetto della cautela per assenza di fumus e periculum (TAR Puglia n. 43 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio cautelare, l’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato va rigettata quando il ricorso non sia assistito dal fumus boni iuris, dovendosi escludere la sussistenza di un obbligo dell’Amministrazione di acquisire un parere consultivo laddove il regolamento disciplinante la procedura non lo preveda espressamente. La mancata impugnazione della clausola del bando che indica i requisiti di partecipazione al concorso preclude la possibilità di censurarne l’applicazione da parte dell’ente procedente. Il periculum in mora non è ravvisabile in presenza di un pregiudizio dedotto in termini generici e privo di riscontro sul piano probatorio. Trattandosi di provvedimento plurimotivato, il rigetto delle censure principali comporta l’assorbimento delle doglianze residue.
Il Fatto
La società ricorrente ha partecipato a un concorso indetto dal Comune di Palagianello per l’assegnazione di cinque autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente. Con determinazione del 21 ottobre 2025, l’Amministrazione ha disposto l’esclusione della società dalla procedura, ritenendo la stessa priva dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando.
Avverso tale determinazione e avverso l’art. 8, comma 2, punto 3 del Regolamento comunale, la società ha proposto ricorso dinanzi al TAR Puglia, deducendo tre motivi di doglianza e chiedendo la sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento impugnato. Si è costituito in giudizio il Comune, contestando la fondatezza delle censure attoree.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, in sede di camera di consiglio, ha rigettato l’istanza cautelare, ritenendo il ricorso non assistito dai requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Quanto al primo motivo di ricorso, il Collegio ha osservato che l’art. 7 del “Regolamento per il servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura” non sembra imporre all’Amministrazione alcun obbligo di acquisire il parere della Commissione Consultiva Comunale. La censura è risultata pertanto priva di pregio, non rinvenendosi nella disciplina regolamentare il fondamento dell’obbligo procedimentale lamentato dalla ricorrente.
In relazione al secondo motivo, il TAR ha rilevato come la clausola di cui all’art. 1, lett. g) del Bando, recante i requisiti di partecipazione al concorso, non sia stata oggetto di impugnazione da parte della società ricorrente. Tale clausola, nel prevedere il possesso di comprovati requisiti in capo al partecipante, è stata ritenuta chiara e coerente con le ragioni poste a fondamento dell’esclusione, con conseguente infondatezza della doglianza volta a contestarne l’applicazione.
Il rigetto delle prime due censure ha determinato l’assorbimento del terzo motivo di ricorso, atteso che il provvedimento impugnato presenta i caratteri del provvedimento plurimotivato: la fondatezza anche di una sola delle ragioni poste a sostegno dell’atto è sufficiente a sorreggerne la legittimità, rendendo superfluo l’esame delle ulteriori censure.
Quanto al periculum in mora, il Collegio ha escluso la sussistenza del requisito, rilevando la genericità del pregiudizio dedotto dalla società ricorrente e l’assenza di elementi probatori idonei a comprovare l’urgenza di provvedere. Il rigetto dell’istanza cautelare è stato infine accompagnato dalla compensazione delle spese di lite della fase, in considerazione della natura delle questioni trattate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.