La compensazione prezzi ex art. 26 d.l. n. 50/2022 non può superare il costo fisiologico dei materiali (TAR Sardegna n. 720 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo di compensazione prezzi di cui all’art. 26 d.l. n. 50/2022 non può essere utilizzato dagli operatori economici per ottenere più di quanto avrebbero fisiologicamente conseguito in assenza degli eventi eccezionali sopravvenuti. Quando una lavorazione non è contemplata nel prezzario regionale, la stazione appaltante può procedere all’analisi dei prezzi sulla base di un’aggiornata indagine di mercato, documentata e motivata, e quindi fare legittimamente riferimento al prezzo offerto dal fornitore in relazione al quantitativo di materiale richiesto, piuttosto che al prezzo di listino. Le voci corrispondenti a migliorie liberamente offerte in sede di gara, in quanto finalizzate a conseguire un miglior punteggio, restano escluse dal meccanismo di adeguamento dei prezzi.

Il Fatto

La società ricorrente, aggiudicataria di un appalto integrato per l’installazione di strumenti di misura in un comprensorio irriguo, aveva ottenuto la liquidazione del maggior compenso calcolato dal direttore dei lavori ai sensi dell’art. 26 d.l. n. 50/2022. Ritenendo erroneo il metodo di conteggio impiegato, l’operatore economico aveva reclamato un ulteriore credito con riferimento ad alcune voci non contemplate nel prezzario regionale. Il Consorzio di Bonifica aveva opposto un diniego parziale all’istanza di compensazione, avendo calcolato i prezzi sulla base di indagini di mercato che consideravano, per i contatori e i datalogger, il prezzo negoziato per l’acquisto di un elevato numero di pezzi, e non il prezzo di listino del fornitore. La ricorrente aveva impugnato il diniego, contestando anche l’omessa considerazione della voce relativa all’implementazione del software.

La Motivazione della Corte

Il TAR, dopo aver disposto l’estromissione delle amministrazioni statali per difetto di legittimazione passiva, ha affrontato il merito della controversia, rammentando la funzione del meccanismo di adeguamento dei prezzi introdotto dalla normativa emergenziale. La finalità della misura è quella di tutelare gli operatori economici dagli aumenti anomali e imprevedibili dei prezzi dei materiali da costruzione, determinati da eventi straordinari come la pandemia e il conflitto in Ucraina. Per le voci non presenti nei prezzari regionali, la giurisprudenza e i pareri del Ministero delle Infrastrutture ammettono il ricorso ad un’analisi dei prezzi condotta attraverso un’aggiornata indagine di mercato, da documentare e motivare adeguatamente.

Con riguardo ai contatori e ai datalogger, il Collegio ha ritenuto infondata la tesi della ricorrente, secondo cui la stazione appaltante avrebbe dovuto considerare il prezzo di listino. Il Consorzio aveva correttamente preso a riferimento i prezzi offerti dal fornitore per l’acquisto di 400 pezzi, circostanza che giustificava una rilevante riduzione del costo unitario. Accogliere la pretesa dell’operatore economico significherebbe riconoscere una somma pari al prezzo di listino moltiplicato per il numero di pezzi, consentendo all’appaltatore di ottenere una sovra-compensazione non dovuta. Il meccanismo, ha precisato il TAR, non può essere indebitamente sfruttato per trarre un vantaggio superiore a quello che si sarebbe fisiologicamente conseguito in assenza degli eventi straordinari.

Quanto alla voce relativa all’implementazione del software, il Tribunale ha accolto le eccezioni del Consorzio, osservando che si trattava di una miglioria liberamente offerta in sede di gara. Tale voce, avendo consentito all’operatore di ottenere un migliore punteggio nell’aggiudicazione, non poteva essere inclusa nel meccanismo di adeguamento prezzi. Secondo il principio cuius commoda, eius et incommoda, la scelta di presentare un’offerta migliorativa comporta anche il rischio di non veder riconosciuti costi aggiuntivi per prestazioni non previste in fase di progettazione come necessarie. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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