Vincolo assoluto dei 150 metri e diniego paesaggistico sorretto da norme ostative (TAR Sicilia n. 1140 del 04.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di autorizzazione paesaggistica relativo a un intervento ricadente nella fascia di inedificabilità assoluta di 150 metri dalla battigia è sufficientemente motivato con il richiamo alle disposizioni normative e pianificatorie che si assumono ostative, non essendo richiesta una valutazione dell’impatto ambientale dell’opera. Il vincolo posto dall’art. 15, lett. a), l.r. Sicilia n. 78/1976 è assoluto e può essere fatto valere dalla Soprintendenza, senza che si configuri alcuno sconfinamento nelle competenze urbanistiche comunali. Restano escluse dal divieto solo le opere destinate alla diretta fruizione del mare, individuate per loro natura oggettiva. La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non determina l’illegittimità dell’atto a contenuto vincolato, ove il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Il Fatto

Il ricorrente è proprietario di un immobile a destinazione abitativa sito a pochi metri dal mare, in un Comune costiero della Sicilia orientale, ricadente nella fascia dei 150 metri dalla battigia. Dopo una prima autorizzazione paesaggistica per il ripristino del fronte mare mediante gabbioni, rivelatasi insufficiente contro le mareggiate, ha presentato una nuova istanza per realizzare una barriera in pietrame informe di grossa pezzatura a completamento del consolidamento già assentito.

La Soprintendenza ha respinto l’istanza, dichiarandola inammissibile ai sensi dell’art. 2, comma 1, l. n. 241/1990, richiamando il livello di tutela 3 del piano paesaggistico e il vincolo di inedificabilità assoluta. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, deducendo difetto di motivazione, incompetenza, contraddittorietà, disparità di trattamento e violazione del preavviso di rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta tutte le censure. Sul dedotto difetto di motivazione, il Tribunale osserva che il provvedimento richiama puntualmente le norme ostative: il piano paesaggistico degli Ambiti 14 e 17, approvato con D.A. n. 5040 del 20.10.2017, l’art. 142, lett. a), d.lgs. n. 42/2004, l’art. 15 della legge regionale e l’art. 39/19.h delle norme di attuazione. Per giurisprudenza pacifica, il diniego è sufficientemente motivato con l’indicazione delle disposizioni che si assumono contrarie all’opera.

Il vincolo dei 150 metri è assoluto: impedisce qualsiasi edificazione, anche di semplice recinzione, entro la fascia. È irrilevante il modesto impatto ambientale, perché la base normativa non lascia margini per una simile valutazione. Solo le opere destinate alla diretta fruizione del mare sfuggono al divieto, e si tratta di strutture che per natura oggettiva devono essere collocate in prossimità della costa, come pontili e stabilimenti balneari. Una barriera di protezione del fabbricato privato non rientra nella deroga.

Quanto all’incompetenza della Soprintendenza, il Collegio richiama l’orientamento del C.G.A.R.S. n. 1415 del 2010 e le decisioni n. 60 e 61 del 2015: il vincolo può essere fatto valere da qualunque amministrazione chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di una costruzione. Nessuno sconfinamento è pertanto configurabile.

La disparità di trattamento non sussiste, perché le opere autorizzate in passato, al ricorrente e a una ditta limitrofa, miravano al solo ripristino della scogliera erosa, senza modifica dell’altezza e della morfologia della linea di costa. Il nuovo progetto prevede invece il raddoppio dell’altezza del fronte mare. La censura è inoltre riscontrabile solo a fronte di scelte discrezionali, non vincolate, e richiede prova rigorosa dell’identità delle situazioni.

Sul preavviso di rigetto, il Collegio richiama l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990: la sua omissione è irrilevante quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. La Soprintendenza ha ritenuto non ipotizzabili modifiche progettuali compatibili con i vincoli, coerentemente con il Cons. Stato n. 1236 del 2025. Il Tribunale rigetta il ricorso, con spese compensate, salva la facoltà di presentare un nuovo progetto rispettoso dei vincoli.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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