Contributo di costruzione e accertamento istruttorio sulla natura della zona edificabile (TAR Puglia n. 85 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accertamento del diritto alla ripetizione del contributo di costruzione versato per il rilascio di un titolo edilizio, il giudice amministrativo può disporre istruttoria ai sensi degli artt. 65 e 66 cod. proc. amm., ordinando all’amministrazione comunale di esibire la documentazione necessaria a chiarire natura e caratteristiche della zona interessata dall’intervento. L’esercizio dei poteri istruttori è legittimo quando la controversia richiede di verificare se l’area sia soggetta a vincoli di destinazione, culturali o paesaggistici, ovvero se ricada in zona edificabile, circostanze decisive per la debenza o meno del contributo e, conseguentemente, per il diritto alla restituzione di quanto indebitamente versato. L’incombente istruttorio, unitamente al rinvio della causa a nuova udienza pubblica, non incide sulla distribuzione dell’onere probatorio, ma integra il materiale conoscitivo a disposizione del Collegio prima della decisione di merito.
Il Fatto
Una società ricorrente ha adito il TAR Puglia, Sezione Prima di Lecce, per ottenere l’accertamento del proprio diritto alla ripetizione dell’importo di € 14.545,72, versato al Comune di Trepuzzi a titolo di contributo di costruzione, in relazione al Permesso di Costruire rilasciato in data 03.05.2011. La ricorrente ha altresì chiesto la condanna del Comune alla restituzione della somma, oltre interessi dal dovuto al soddisfo. L’amministrazione comunale, pur regolarmente intimata, non si è costituita in giudizio. All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto che la causa non sia ancora matura per la decisione, richiedendo la controversia ulteriori accertamenti istruttori. In particolare, ha ravvisato la necessità di acquisire elementi conoscitivi essenziali per valutare la fondatezza della domanda di ripetizione del contributo, la cui debenza dipende dalla natura dell’area interessata dall’intervento edilizio e dall’eventuale presenza di vincoli che ne escludano l’edificabilità.
Il Tribunale ha pertanto disposto un incombente istruttorio a carico del Responsabile dell’UTC del Comune di Trepuzzi, ordinando l’esibizione di una relazione di chiarimenti, corredata di documenti anche fotografici e planimetrici, volta a descrivere stato e tipizzazione della zona su cui ricadono le opere, anche mediante il certificato di destinazione urbanistica. All’amministrazione è stato altresì richiesto di chiarire se sull’area insistano vincoli culturali o paesaggistici, nonché di descrivere le caratteristiche dell’intera pratica edilizia. È stata inoltre ordinata la produzione di copia autentica delle NTA del PRG del Comune di Trepuzzi relative alla zona interessata.
L’adempimento è stato fissato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza istruttoria. Il Tribunale ha, infine, rinviato la trattazione del merito alla successiva udienza pubblica del 30 settembre 2026.
Nota della Redazione
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