Chiamata professore universitario: annullati gli atti per carente motivazione sui giudizi (TAR Emilia-Romagna n. 464 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di chiamata per professore universitario ex art. 18, comma 4, l. n. 240/2010, la Commissione non è obbligata a definire sub-criteri valutativi ulteriori rispetto a quelli del bando, ma è tenuta a motivare i giudizi con un livello di dettaglio che renda comprensibile l’iter logico seguito. I giudizi espressi in forma sintetica, basati su formule standardizzate e non supportati da parametri espliciti, sono affetti da difetto di motivazione. È altresì illegittima la chiamata di un candidato in aspettativa obbligatoria se gli organi non ponderano la sua mancata continuità didattica, elemento che può incidere sul giudizio finale
Il Fatto
L’Università ha bandito una procedura selettiva per un posto di professore ordinario, ex art. 18, comma 4, l. n. 240/2010. La Commissione ha valutato idonei tre candidati, attribuendo il giudizio di “eccellente” al candidato risultato vincitore e quello di “ottimo” agli altri due. Il ricorrente, dichiarato idoneo ma non chiamato, ha impugnato gli atti della procedura, lamentando che il vincitore era in aspettativa obbligatoria da anni e contestando la correttezza e la motivazione delle valutazioni.
La Motivazione della Corte
Il TAR respinge l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, ritenendo che le censure siano idonee a tutelare l’interesse strumentale del ricorrente alla riedizione parziale delle valutazioni.
Sul merito, respinge la censura sull’ammissibilità del candidato in aspettativa. Richiamando l’art. 13 d.P.R. n. 382/1980, il Collegio chiarisce che il professore “fuori ruolo” rimane formalmente in servizio e incardinato presso l’Ateneo di appartenenza. Tale condizione non impedisce la partecipazione alla selezione, ma la mancata continuità didattica avrebbe dovuto essere oggetto di specifica ponderazione.
Il TAR accoglie invece il motivo sul difetto di motivazione dei giudizi. La Commissione ha utilizzato formule sintetiche standardizzate che non consentono di comprendere le ragioni delle differenti valutazioni. Il Collegio precisa che, quanto meno vincolata è la valutazione in fase iniziale, tanto maggiore deve essere lo sforzo motivazionale in fase finale, per rendere intellegibile la discrezionalità tecnica esercitata.
Di conseguenza, risultano illegittimi anche la proposta di chiamata del Dipartimento e l’approvazione del CdA, che hanno recepito acriticamente le valutazioni, senza motivare sulla mancata attività didattica del candidato per un lungo periodo.
Il TAR infine respinge la censura sul conflitto di interessi di un commissario, richiamando il principio per cui le collaborazioni scientifiche non sono di per sé motivo di astensione, salvo che emergano reciproci interessi economici o un rapporto fiduciario qualificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.