Indebita occupazione di suolo pubblico e ripristino: il TAR Puglia nega la cautela in caso di titolo scaduto (TAR Puglia n. 237 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di occupazione di suolo pubblico, l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi e di chiusura dell’esercizio è legittimamente emanato allorquando il titolo autorizzatorio risulti scaduto e mai rinnovato. La pendenza di una nuova istanza di occupazione, ancorché corredata da avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990, non determina l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio né l’accoglibilità della domanda cautelare, atteso che l’attività non può proseguire in assenza di un titolo efficace e la nuova richiesta deve essere vagliata dall’Amministrazione al lume della disciplina regolamentare vigente. In sede cautelare, la carenza per tabulas del titolo autorizzatorio costituisce elemento dirimente per il rigetto dell’istanza.

Il Fatto

Una società, esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande, aveva collocato arredi esterni (tavoli, sedie, stufe, pergotenda, paraventi) su un’area di proprietà privata gravata da servitù di pubblico passaggio, con affaccio sulla via pubblica.

Il Comune di Bari, accertata l’occupazione di suolo pubblico in assenza di valido titolo, aveva adottato un’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi e di chiusura temporanea dell’esercizio, rilevando che il pregresso titolo autorizzatorio risultava scaduto nell’anno 2023 e mai rinnovato. La società impugnava il provvedimento, evidenziando che era pendente l’istruttoria su una nuova istanza di occupazione temporanea (OTSP) e che il procedimento era stato avviato ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990.

La Motivazione del TAR

Il TAR Puglia ha preliminarmente accertato che l’esercizio dell’attività su area gravata da servitù di pubblico passaggio richiede un valido titolo autorizzatorio, la cui sussistenza costituisce presupposto indefettibile per la legittimità dell’occupazione.

Nella fattispecie, il titolo risultava carente da oltre due anni, essendo scaduto nel 2023 e mai rinnovato. Tale circostanza, rilevabile per tabulas, ha assunto carattere dirimente nel giudizio cautelare, dal momento che la società non ha dimostrato l’esistenza di un titolo efficace al momento dell’adozione dell’ordinanza impugnata.

Il Collegio ha inoltre considerato che la pendenza dell’istanza OTSP n. 0068027/2026 e l’avvio del relativo procedimento non potevano determinare l’accoglimento dell’istanza cautelare. La nuova richiesta, infatti, andava valutata dall’Amministrazione alla luce del nuovo Regolamento OTSP, senza che il giudice potesse anticiparne gli esiti in sede cautelare.

Sulla base di tali considerazioni, l’attività non avrebbe potuto comunque riprendere se non in ottemperanza alle disposizioni vigenti e previo rilascio del nuovo titolo. Il TAR ha pertanto respinto la domanda cautelare, ritenendo prevalente l’interesse pubblico al ripristino della legalità, e ha compensato le spese della fase cautelare per la natura e la peculiarità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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