Variante migliorativa in corso d’opera e occupazione d’urgenza nel procedimento PNRR (TAR Campania n. 1359 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La scelta circa la localizzazione di un’opera pubblica costituisce espressione di discrezionalità tecnica e amministrativa, sindacabile dal giudice amministrativo entro gli stretti limiti della illogicità manifesta e dell’irragionevolezza, non essendo sufficiente la generica allegazione di soluzioni alternative non provate. La variante migliorativa in corso d’opera di cui all’art. 8, comma 8, del D.M. n. 49/2018 è legittima quando è finalizzata al miglioramento funzionale dell’intervento, non determina una riduzione delle prestazioni qualitative o quantitative e non altera in modo sostanziale l’impostazione del progetto approvato. Nel procedimento semplificato PNRR, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi sostituisce ogni altro atto di assenso, autorizzazione o variante urbanistica, con conseguente infondatezza della censura di non conformità urbanistica dell’intervento.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di un’area ricompresa nell’agglomerato del Consorzio A.S.I. di Salerno, hanno impugnato il decreto con cui la Struttura di Missione ZES ha disposto l’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione, ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001, dei propri fondi per la realizzazione di un intervento PNRR. L’opera ricade nella misura M5C3 e consiste nel miglioramento dell’accessibilità all’area ZES di Salerno dal porto e dall’aeroporto.
L’area era originariamente estranea al progetto esecutivo approvato nel 2023. Solo a seguito di una variante migliorativa in corso d’opera, proposta dalla ditta appaltatrice e approvata dal R.U.P., i fondi dei ricorrenti sono stati coinvolti nel tracciato della nuova viabilità. I ricorrenti hanno quindi impugnato il decreto di occupazione, la nota di trasmissione e gli atti presupposti, deducendo violazione delle garanzie procedimentali, dei criteri di proporzionalità, dell’art. 8, comma 8, del D.M. n. 49/2018 e della disciplina urbanistica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto tutti i motivi, dichiarando il ricorso infondato. Quanto alla dedotta violazione delle garanzie procedimentali, il TAR ha rilevato che risulta provato in atti come i ricorrenti siano stati resi edotti dell’avvio del procedimento di approvazione della variante e del coinvolgimento di un’area di loro proprietà, mediante comunicazione ritualmente notificata.
Sul versante della proporzionalità e del bilanciamento degli interessi, il Collegio ha ribadito che la localizzazione di un’opera pubblica è rimessa a una valutazione tecnico-discrezionale della P.A., sindacabile entro gli stretti limiti dell’illogicità manifesta e dell’irragionevolezza, non riscontrabili nella specie. Nel caso concreto non è emersa la prova della percorribilità di soluzioni alternative, genericamente invocate dalla parte ricorrente.
Con riferimento alla censura di violazione dell’art. 8, comma 8, del D.M. n. 49/2018, il TAR ha evidenziato che la variante approvata consiste in una rimodulazione migliorativa di un segmento già programmato, volta a ottimizzare il collegamento viario tra l’area ASI e il territorio comunale limitrofo. Essa rappresenta dunque una variante migliorativa in corso d’opera finalizzata al miglioramento funzionale dell’intervento, senza riduzione delle prestazioni qualitative o quantitative e senza alterazione sostanziale dell’impostazione approvata.
Infine, quanto alla ritenuta non conformità urbanistica, il Collegio ha osservato che l’intervento è stato legittimamente approvato mediante il procedimento semplificato PNRR, che sostituisce ogni altro atto di assenso, autorizzazione o variante urbanistica. La peculiarità della vicenda ha giustificato la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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