Destinazione a verde pubblico e natura conformativa del vincolo: no alla decadenza (TAR Puglia n. 55 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La destinazione a verde pubblico impressa da uno strumento urbanistico non comporta, di per sé, l’imposizione di un vincolo espropriativo, ma di un vincolo conformativo funzionale all’interesse pubblico conseguente alla zonizzazione, che definisce i caratteri generali dell’edificabilità nelle zone in cui è suddiviso il territorio comunale. Quando lo strumento urbanistico consente di realizzare le finalità di interesse pubblico mediante attività di iniziativa privata, o promiscua, in regime di economia di mercato, senza la previa ablazione del bene, con conseguente possibilità per il proprietario di sfruttamento del proprio diritto dominicale, non può affermarsi che sia stato imposto un vincolo di natura sostanzialmente espropriativo. I vincoli conformativi si differenziano dai vincoli espropriativi perché i primi dividono il territorio in zone soggette a una disciplina omogenea dello ius aedificandi, mentre i secondi riservano all’autorità pubblica l’edificazione in una specifica area. La previsione di un lotto minimo di intervento opera esclusivamente sul piano della concreta disciplina dello ius aedificandi e non incide sulla natura conformativa del vincolo.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di suoli nel centro edificato del Comune di San Donato di Lecce, destinati dal Piano di Fabbricazione a “Verde Pubblico”, presentavano istanza di riqualificazione delle aree. Il Comune, con nota del 23.11.2021, comunicava la non sussistenza dei presupposti per assegnare un’ulteriore destinazione urbanistica, attesa la natura di vincolo urbanistico non finalizzato necessariamente all’espropriazione.
Avverso tale nota i ricorrenti proponevano ricorso, deducendo l’impossibilità di realizzare interventi per l’estensione dei suoli inferiore alla superficie minima prevista dalle Norme Tecniche del P.d.F. e la decadenza del vincolo espropriativo, con conseguente obbligo del Comune di provvedere alla qualificazione della zona.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, Sezione Prima, ha preliminarmente verificato il contenuto dell’art. 2 della Parte V delle N.T.A. del P.d.F., che consente interventi ad iniziativa privata nelle zone a verde pubblico. Tale circostanza è stata ritenuta dirimente per escludere la natura espropriativa del vincolo, in quanto la disciplina urbanistica comunale non impedisce al proprietario lo sfruttamento del proprio diritto dominicale.
I giudici hanno richiamato il principio secondo cui la destinazione a verde pubblico, in linea di principio, non comporta l’imposizione di un vincolo espropriativo bensì di un vincolo conformativo, funzionale all’interesse pubblico conseguente alla zonizzazione. In particolare, quando lo strumento urbanistico consente di realizzare le finalità di interesse pubblico mediante attività di iniziativa privata o promiscua, senza la previa ablazione del bene, non può affermarsi che sia stato imposto un vincolo di natura sostanzialmente espropriativo.
Quanto alla previsione del lotto minimo di intervento, il Collegio ha precisato che tale elemento non incide sulla natura conformativa del vincolo, operando esclusivamente sul piano della concreta disciplina dello ius aedificandi. I vincoli conformativi, infatti, dividono il territorio in zone soggette a disciplina omogenea dello ius aedificandi, mentre i vincoli espropriativi riservano all’autorità pubblica l’edificazione in una specifica area.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese di lite per la particolarità delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
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