Esecuzione del giudicato del giudice del lavoro sul beneficio del docente (TAR Marche n. 272 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’inottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di eseguirlo integralmente, salvo le somme già corrisposte. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996 integra un presupposto di procedibilità del ricorso, che deve essere decorso tra la notifica della sentenza e la proposizione dello stesso. In difetto di ragioni contrarie opposte dall’Amministrazione, la sola nomina del commissario ad acta è misura sufficiente in funzione acceleratoria dell’adempimento, con conseguente rigetto dell’istanza di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.
Il Fatto
Il giudice del lavoro ha dichiarato il diritto del ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e, per l’effetto, ha condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici in relazione ai quali è stato accertato il diritto. La pronuncia è stata posta a carico dell’Amministrazione anche per le spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
La sentenza è stata notificata all’Amministrazione e su di essa si è formato il giudicato, come da attestazione di cancelleria prodotta in giudizio. Il ricorrente lamenta che il giudicato non è stato eseguito e propone ricorso per ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si costituisce con memoria formale, senza opporre ragioni contrarie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione di procedibilità. Il ricorso è dichiarato procedibile perché, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, è decorso il termine di 120 giorni stabilito dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Il rispetto di tale termine dilatorio costituisce presupposto legittimante dell’iniziativa di ottemperanza.
Nel merito, il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. In presenza dei presupposti di legge e del decorso del termine dilatorio, l’Amministrazione resistente, costituitasi solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il silenzio dell’Amministrazione conferma l’inottemperanza.
Il Collegio accoglie quindi il ricorso e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tal fine assegna il termine di 30 giorni a decorrere dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Decorso inutilmente tale termine, è nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario, anche tramite funzionario delegato.
È invece respinta l’istanza di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento; si ritiene sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario. Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è condannata al pagamento, con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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