Punteggio aggiuntivo non dovuto per laurea specialistica spesa come titolo di accesso (TAR Puglia n. 713 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concorsi pubblici, il principio di autoresponsabilità impone al candidato di imputare esclusivamente alle proprie scelte compiute in sede di domanda di partecipazione le conseguenze derivanti dalla mancata attribuzione di un punteggio che sarebbe stato conseguibile attraverso una diversa utilizzazione dei titoli posseduti. La clausola del bando che esclude la valutazione delle lauree propedeutiche alla laurea specialistica o magistrale utilizzata per la partecipazione non preclude, viceversa, la valutazione della laurea specialistica o magistrale ulteriore rispetto a quella di primo livello spesa come titolo di accesso. Ne consegue che il candidato in possesso sia della laurea triennale sia di quella magistrale può legittimamente partecipare spendendo il titolo di primo livello e ottenendo il punteggio aggiuntivo per il titolo superiore, restando invece precluso il cumulo allorché la laurea magistrale venga utilizzata quale titolo di ammissione alla procedura selettiva.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava a un concorso indetto dalla Regione Puglia per l’assunzione di unità di categoria D, profilo professionale “Specialista risorse economico-finanziarie”, dichiarando come titolo di accesso la laurea specialistica in Scienze economico-aziendali, conseguita con votazione di 90/110. All’esito della procedura selettiva, il candidato si collocava al centosettantaduesimo posto con un punteggio complessivo di 25 punti, lamentando la mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo di 1,5 punti previsto dall’art. 7 del bando per il possesso del titolo di studio superiore. Con il ricorso principale e i successivi motivi aggiunti, il candidato impugnava la determinazione dirigenziale di approvazione degli atti concorsuali e la successiva rettifica della graduatoria, deducendo la violazione delle clausole del bando e l’illegittimità derivata degli atti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto la doglianza infondata, richiamando il proprio consolidato orientamento espresso nelle sentenze n. 1087 del 22 agosto 2023, n. 1221 del 13 ottobre 2023 e n. 279 del 6 marzo 2024, dalle cui argomentazioni non ha ravvisato ragioni per discostarsi. La disciplina del bando, all’art. 7, comma 4, lettera “a”, esclude la valutazione delle lauree propedeutiche alla laurea specialistica o magistrale utilizzata per la partecipazione, ma non preclude l’ipotesi inversa, consentendo pertanto la valutazione della laurea specialistica o magistrale ulteriore rispetto al titolo di primo livello speso per l’accesso.
La Corte ha evidenziato che il candidato, essendo in possesso della laurea triennale propedeutica, avrebbe potuto legittimamente utilizzare quest’ultima quale titolo di partecipazione e fare valere la laurea specialistica come titolo ulteriore, conseguendo in tal modo il punteggio aggiuntivo preteso. L’aver invece speso il titolo magistrale quale titolo di accesso ha reso non cumulabile la valutazione del medesimo titolo, atteso che il sistema premiale delineato dal bando risponde alla logica di valorizzare il percorso formativo completo, non già di duplicare il riconoscimento del medesimo titolo.
La mancata attribuzione del punteggio è stata pertanto imputata al principio di autoresponsabilità, quale diretta conseguenza delle scelte compiute dal candidato nella compilazione della domanda di partecipazione. Le previsioni del bando, impugnate in via subordinata, non sono state ritenute né lesive né illegittime, non potendo configurarsi alcuna lesione dell’affidamento laddove il pregiudizio derivi esclusivamente dalla determinazione autoassunta dal partecipante alla procedura selettiva.
Per tali ragioni, il ricorso principale e i motivi aggiunti, con i quali era stata impugnata per invalidità derivata la rettifica della graduatoria, sono stati respinti, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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