Ordinanze contingibili su discariche: presupposti e poteri del Sindaco (TAR Piemonte n. 1734 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco ai sensi degli artt. 50 e 54, d.lgs. n. 267/2000 possono essere emanate anche nel corso delle ordinarie procedure di ripristino ambientale, qualora si verifichino situazioni eccezionali che richiedano un intervento immediato. Il potere ha carattere extra ordinem e residuale, subordinato alla necessità di intervenire in materie espressamente previste, all’attualità o imminenza di un fatto eccezionale, al previo accertamento della situazione di pericolo e all’assenza di strumenti ordinari alternativi. La situazione eccezionale rileva sotto il profilo intrinseco della necessità e dell’urgenza attuale, a prescindere dalla prevedibilità dell’evento e dalla sua imputabilità all’amministrazione. La legittimità del provvedimento si valuta con esclusivo riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, restando irrilevanti le sopravvenienze.
Il Fatto
La controversia riguarda la procedura di messa in sicurezza permanente di due discariche, originariamente gestite da una società e oggi dall’odierna ricorrente, subentrata a seguito di una procedura di concordato preventivo. Nel 2005 era stato accertato il superamento dei valori limite nelle acque sotterranee per contaminazione da ammoniaca, nichel e manganese, con avvio della procedura di bonifica.
Dopo un progetto di messa in sicurezza approvato e successivamente aggiornato, e dopo due diffide del Comune rimaste inottemperate, il Sindaco ha emanato un’ordinanza contingibile e urgente ex artt. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, imponendo alla ricorrente una serie di attività: regolazione dei parametri delle pompe di estrazione, immissione in fognatura del volume massimo consentito, asporto di ulteriori 150 mc giornalieri mediante autobotti, mantenimento dei livelli dei serbatoi, attivazione dei cinque pozzi della barriera idraulica e trasmissione periodica di informazioni. La ricorrente ha impugnato l’ordinanza, chiedendone l’annullamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce i presupposti del potere sindacale: necessità di intervenire in materie previste, attualità o imminenza di un fatto eccezionale, previo accertamento della situazione di pericolo e assenza di strumenti alternativi. Le ordinanze costituiscono espressione di un potere extra ordinem, di stretta interpretazione, legittimo in presenza di pericolo per l’igiene, la sanità o l’incolumità pubblica tale da rendere indispensabili interventi immediati.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il TAR precisa che la situazione eccezionale rileva sotto il profilo intrinseco della necessità attuale, a prescindere dalla prevedibilità e dall’imputabilità all’amministrazione della situazione di pericolo. Le ordinanze possono coesistere con quelle adottate ai sensi dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006: l’ordinanza è illegittima solo se emanata in tempi non compatibili con la gestione immediata di situazioni eccezionali. È inoltre possibile ricorrere a tali ordinanze anche nel corso delle ordinarie procedure di ripristino ambientale.
L’atto impugnato si fonda su una relazione dell’ARPA redatta all’esito di sopralluoghi, che ha accertato diverse criticità operative: lo smaltimento in fognatura in quantità inferiori al limite massimo, con mantenimento di livelli elevati dei battenti idraulici, e l’inattività di tutti i pozzi di spurgo. La relazione non costituisce motivazione postuma, essendo preesistente e richiamata nell’ordinanza, sicché la ricorrente avrebbe potuto accedervi con diligenza.
Sul superamento dei valori soglia, gli accertamenti ARPA e la stessa relazione di un tecnico di fiducia della ricorrente attestano il superamento dei parametri di ferro, manganese, nichel, azoto ammoniacale e nitriti. Il Collegio applica il principio tempus regit actum: la legittimità dell’atto si valuta con riguardo alla situazione esistente al momento dell’emanazione, restando irrilevanti le sopravvenienze. Sull’indeterminatezza contestata, il livello di attivazione e disattivazione delle pompe è indicato nella tabella allegata alla determinazione dirigenziale richiamata, corrispondente al livello di attacco delle pompe. Gli ordini su fognatura, autobotti, barriera idraulica e tempistiche sono ritenuti ragionevoli e supportati dagli accertamenti. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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