Integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei giudizi su graduatorie concorsuali (TAR Sardegna n. 1117 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di impugnazione di una graduatoria concorsuale, ove i candidati collocati in posizione utile ai fini dell’eventuale retrocessione del ricorrente siano numerosi, il giudice amministrativo può accogliere l’istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, disponendo l’integrazione del contraddittorio a pena di improcedibilità del ricorso. L’ordinanza che dispone l’integrazione del contraddittorio con tale modalità non definisce il giudizio e pertanto la prosecuzione dello stesso viene rinviata all’udienza pubblica.
Il Fatto
Un candidato impugnava, dinanzi al TAR Sardegna, il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale di approvazione della graduatoria di merito per la classe di concorso ADSS Sostegno II grado, contestando l’attribuzione di un punteggio complessivo di 186,25 punti in luogo di 198,75 punti, a seguito della decurtazione dei punti riconosciuti per il titolo di specializzazione.
Il ricorrente contestava, unitamente alla graduatoria, il provvedimento di elaborazione dei titoli del 22.5.2026 e l’alert ministeriale con il quale il corso frequentato era stato dichiarato non selettivo. Con l’atto introduttivo, il ricorrente chiedeva altresì l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami per estendere il contraddittorio ai candidati collocati nelle posizioni dalla n. 22 alla n. 47.
La Motivazione della Corte
Premesso che, in ipotesi di accoglimento del ricorso, il ricorrente si collocherebbe immediatamente dopo la candidata posizionatasi al n. 20, occupando il posto del candidato attualmente al n. 21, il Collegio ha constatato la necessità di estendere il contraddittorio a tutti i candidati che potrebbero subire una retrocessione in graduatoria.
Il TAR ha ritenuto di poter accogliere l’istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, considerato l’elevato numero di destinatari. Ha pertanto disposto l’integrazione del contraddittorio a pena di improcedibilità, stabilendo termini e modalità specifiche.
L’ordinanza ha prescritto che il ricorrente, nel termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione, invii al Ministero dell’Istruzione e del Merito e all’Ufficio Scolastico Regionale una comunicazione con l’indicazione sintetica del numero di ricorso, delle censure e degli atti impugnati. Le Amministrazioni avrebbero dovuto pubblicare la comunicazione sui propri siti istituzionali nei 20 giorni successivi alla ricezione, rilasciandone attestazione in favore del ricorrente.
Il Collegio ha infine rinviato la prosecuzione del giudizio all’udienza pubblica, trattandosi di provvedimento meramente ordinatorio, funzionale a garantire la completezza del contraddittorio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.