Case cantoniere: permane il potere di autotutela esecutiva di Anas e la demanialità del bene (TAR Sardegna n. 1118 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le case cantoniere costituiscono, ai sensi dell’art. 24 del codice della strada, pertinenza di servizio del demanio stradale e partecipano del regime di demanialità, che può cessare solo all’esito del procedimento di sdemanializzazione, non essendo ammissibile una perdita tacita o implicita della qualità demaniale. La trasformazione dell’Anas da ente pubblico economico in società per azioni non modifica il regime giuridico dei beni, come chiarito dall’art. 7 del D.L. n. 138/2002, che espressamente non incide sugli artt. 823 e 829, primo comma, c.c., con conseguente perduranza del potere di autotutela esecutiva in capo alla società.
Il Fatto
Un ex dipendente Anas, già qualificato come cantoniere, ha impugnato l’ordinanza con cui la società gli aveva ingiunto il rilascio dell’alloggio sito nella Casa Cantoniera di Sestu, lungo la ex S.S. 131. Il provvedimento, adottato ai sensi degli artt. 823 e 829, primo comma, c.c. in via di autotutela, era stato preceduto da una diffida al rilascio.
Il ricorrente sosteneva l’illegittimità dell’atto, deducendo che Anas non avrebbe potuto esercitare l’autotutela esecutiva in luogo dell’ordinaria azione di sfratto, poiché il titolo di godimento si sarebbe trasformato in un rapporto di natura privatistica di locazione onerosa, come dimostrato dal pagamento di un canone, dall’emissione di fatture e dall’assegnazione di un codice cliente. La società ha resistito chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha richiamato il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui la doppia privatizzazione dell’Anas — prima con il D.Lgs. n. 143/1994, poi con il D.L. n. 138/2002 — ha inciso solo sulla fase gestionale del soggetto, senza intaccare la natura pubblica dell’organismo né i poteri pubblicistici propri dell’ente proprietario.
La Corte ha evidenziato che l’art. 7 del D.L. n. 138/2002 ha espressamente chiarito che il trasferimento dei beni non modifica il regime giuridico previsto dagli artt. 823 e 829, primo comma, c.c., e che Anas, anche nella nuova veste, continua a esercitare i diritti e i poteri dell’ente proprietario. Le argomentazioni del ricorrente, fondate sulla presunta natura locatizia del rapporto, sono state ritenute già smentite dalla giurisprudenza, che ha giudicato legittime le ordinanze di sgombero delle case cantoniere nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio.
Quanto alla qualificazione del bene, la sentenza ha ribadito che le case cantoniere, ai sensi dell’art. 24 del codice della strada, sono pertinenze di servizio del demanio stradale e partecipano del relativo regime, che non può cessare tacitamente ma solo all’esito del formale procedimento di sdemanializzazione.
Pur ritenendo legittimo il provvedimento, il TAR ha considerato l’esigenza del ricorrente, in stato di età avanzata, di reperire una nuova abitazione, assegnando un congruo termine di tre mesi dalla comunicazione della sentenza per l’esecuzione del rilascio. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese in ragione della particolarità fattuale della controversia.
Nota della Redazione
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