Accesso ambientale e pregiudizio alle relazioni internazionali: la tutela dei controinteressati prevale sull’ostensione (TAR Lazio n. 12809 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accesso alle informazioni ambientali ex art. 3, comma 1, d.lgs. n. 195/2005 ha natura generalizzata ed è svincolato dalla dimostrazione di un interesse qualificato, senza che il relativo ambito applicativo possa essere limitato alle sole informazioni afferenti al territorio nazionale. L’esclusione basata sul pregiudizio alle relazioni internazionali ex art. 5, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 195/2005 non è superabile nemmeno quando la richiesta riguardi informazioni su emissioni nell’ambiente, atteso che l’eccezione di cui al comma 4 della medesima disposizione non contempla tale ipotesi. La valutazione deve comunque essere preceduta da una ponderazione tra l’interesse pubblico alla divulgazione e l’interesse tutelato dall’esclusione.
Il Fatto
Il ricorrente, laureando in fisica e dottorando in scienze ambientali, presentava a Sace S.p.a. un’istanza di accesso alle informazioni ambientali relative ai progetti di estrazione e liquefazione del gas naturale “Mozambique LNG Project” e “Coral South”, ubicati in Mozambico. L’istanza era avanzata ai sensi dell’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 195/2005 e dell’art. 5, d.lgs. n. 33/2013.
A seguito del diniego opposto da Sace, il ricorrente adiva la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, che accoglieva il ricorso e invitava Sace a riesaminare l’istanza, espungendo le parti eccedenti l’interesse ambientale. Il successivo procedimento di riesame, previa interlocuzione con i controinteressati, si concludeva con una nuova determinazione di diniego, fondata sull’art. 5, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 195/2005, per il pregiudizio che la divulgazione avrebbe arrecato alle relazioni internazionali. Avverso tale determinazione il ricorrente proponeva ricorso davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente respinto le eccezioni in rito. Ha escluso il difetto di legittimazione del ricorrente, rilevando che l’accesso ambientale è riconosciuto a “chiunque ne faccia richiesta”, senza obbligo di dichiarare il proprio interesse. Ha inoltre chiarito che la questione dell’applicabilità dell’istituto a informazioni relative a territori extra-nazionali attiene al merito, non essendo configurabile alcuna preclusione territoriale.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto non tardiva la determinazione di diniego, in quanto la pronuncia della Cada non aveva vincolato Sace a un mero adempimento esecutivo, ma aveva imposto una nuova istruttoria finalizzata a valutare la posizione dei controinteressati, rimasti estranei al precedente procedimento. La mancata partecipazione di questi ultimi costituiva, pertanto, un fattore ostativo alla definizione immediata del procedimento.
Quanto al merito della pretesa ostensiva, il TAR ha rammentato che l’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 195/2005 configura un accesso generalizzato, ma che l’art. 5 del medesimo decreto prevede ipotesi di esclusione, tra cui il pregiudizio alle relazioni internazionali. Tale nozione, come precisato dalla giurisprudenza costituzionale richiamata nel provvedimento, ricomprende il “sistema internazionale” nel suo complesso, in tutti i suoi livelli e articolazioni, ivi incluse le relazioni tra soggetti privatistici operanti in contesti internazionali.
Il Collegio ha giudicato congruamente motivato il diniego, fondato sulle obiezioni dei controinteressati circa la divulgazione di segreti commerciali e finanziari protetti da normative straniere, e ha ritenuto pertinente il richiamo al principio di comity internazionale. Ha infine escluso l’operatività dell’eccezione per le informazioni su emissioni nell’ambiente, poiché la disposizione di cui all’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 195/2005 non contempla l’ipotesi del pregiudizio alle relazioni internazionali. Il bilanciamento tra l’interesse pubblico all’informazione e l’interesse dei controinteressati è stato pertanto risolto in favore di questi ultimi, anche in ragione della mancata dimostrazione, da parte del ricorrente, di rischi di compromissione ambientale concreti e attuali.
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Nota della Redazione
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