Convenzione urbanistica, termine quinquennale vale solo per le opere (TAR Emilia-Romagna n. 425 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La convenzione urbanistica ha durata decennale e il termine eventualmente previsto per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione non incide sulla durata complessiva dell’accordo né sul regime urbanistico conseguente. Alla convenzione ancora efficace al momento dell’entrata in vigore del D.L. n. 69/2013 si applica la proroga triennale ex lege, con la conseguenza che le disposizioni urbanistiche locali che fanno salva la destinazione convenzionata per i PUA ultradecennali con opere cedute, collaudate e consegnate trovano applicazione. In caso di contrasto tra elaborati cartografici e norme prevalgono queste ultime, e la censura che investe un errore rappresentativo della cartografia, e non la norma espressiva di potere pianificatorio, non richiede la tempestiva impugnazione dello strumento urbanistico.

Il Fatto

La società ricorrente, cooperativa in liquidazione, proprietaria di terreni nel Comune di Piacenza ricadenti in un Piano Urbanistico Attuativo a destinazione residenziale, chiedeva un nuovo certificato di destinazione urbanistica in vista dell’alienazione delle aree. Il certificato rilasciato nel marzo 2022 attribuiva ai terreni le destinazioni di verde pubblico, tessuto ad alta densità e zone di tutela delle acque, con riserva di migliore individuazione dei confini perché derivata dalla sovrapposizione tra mappa catastale e P.S.C. – R.U.E. redatti su base aerofotogrammetrica.

La società presentava istanza di rettifica di errore materiale, sostenendo che i lotti inseriti nei PUA decaduti, una volta cedute, collaudate e consegnate le opere di urbanizzazione, dovessero mantenere la destinazione stabilita in convenzione. Il Comune rigettava l’istanza con la nota impugnata, ritenendo la convenzione già scaduta al momento dell’entrata in vigore del D.L. n. 69/2013 e quindi inapplicabili le norme urbanistiche locali invocate. Da qui il ricorso, articolato in due motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione dirimente nel termine di scadenza della convenzione. Il Comune, muovendo dall’art. 6 della convenzione e dall’art. 28 della legge n. 1150/1942, ravvisava nell’impegno a completare le opere entro cinque anni dalla stipula il termine di durata dell’intero accordo, con scadenza al 31 ottobre 2012 dopo le proroghe rilasciate.

La lettura letterale dell’art. 6 smentisce questa tesi. La norma è rubricata con riguardo alle modalità di realizzazione e di cessione al Comune delle opere di urbanizzazione e si limita a fissare il termine quinquennale per la loro esecuzione, rinviando per la proroga all’art. 28 della legge urbanistica, che ammette termini non superiori a dieci anni. Il termine per le opere, dunque, non esaurisce la durata del regime urbanistico convenuto.

Conferma decisiva viene dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato nell’aprile 2014, con cui il Comune attestava la classificazione delle aree come piano urbanistico attuativo in corso di attuazione, riconoscendo la perdurante vigenza del regime introdotto dal PUA in data successiva a quella indicata nel diniego come termine finale. La durata decennale decorrente dal 2005 si protraeva quindi sino al 2015, e alla convenzione ancora efficace si applicava la proroga triennale del D.L. n. 69/2013, con nuova scadenza nel 2018.

Da qui l’applicabilità delle disposizioni locali invocate: l’art. 4.13 del R.U.E., che assimila ai tessuti consolidati i lotti dei PUA ultradecennali con opere cedute, collaudate e consegnate, mantenendo la destinazione convenzionale, e l’art. 1.3 delle N.T.S. del P.S.C., che fa salve le previsioni dei piani attuativi vigenti. Il primo motivo è pertanto fondato.

Quanto al secondo, il Collegio accoglie anche la censura sull’art. 4.3 del R.U.E., che autovincola il Comune alla prevalenza della norma sull’elaborato cartografico. L’eccezione di mancata impugnazione dello strumento urbanistico del 2016 è disattesa, perché la doglianza attiene a un errore rappresentativo della cartografia e non alla norma espressiva di potere pianificatorio. Gli atti impugnati sono annullati, con destinazione urbanistica dei terreni quale quella convenuta; spese compensate, con refusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *