La mancata distrazione delle spese allo Stato è errore materiale, non revocatorio (Cass. 18234/2026)

Corte di Cassazione, Sez. III civile, ordinanza n. 18234/2026 del 6 giugno 2026 (R.G.N. 24956/2025) — Presidente Franco De Stefano, Relatore Pasquale Gianniti. Ricorso riqualificato e accolto (disposta la correzione).

Il principio di diritto

L’omessa indicazione della distrazione delle spese in favore dello Stato, in presenza di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, costituisce un errore materiale emendabile d’ufficio o su istanza di parte ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c. Tale procedura, configurandosi come mero incidente del giudizio di legittimità, prescinde dal rilascio di una nuova procura speciale, restando valida quella conferita per il grado di merito o di legittimità conclusosi con il provvedimento da correggere. Pertanto, il ricorso, quand’anche formalmente qualificato dal ricorrente come inteso alla revocazione del provvedimento che contenga erronea condanna alle spese in favore della parte ammessa invece a patrocinio a spese dello Stato, va riqualificato come ricorso per correzione ed è validamente introdotto in forza della stessa procura per il giudizio di legittimità concluso con il provvedimento da correggere.

Il fatto

Con una precedente ordinanza (n. 31992/2025) la Corte aveva rigettato il ricorso di una parte, condannandola a rifondere le spese del giudizio di legittimità direttamente in favore della controricorrente, pur avendo quest’ultima documentato in atti — con memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. — di essere stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La parte soccombente proponeva ricorso per revocazione, deducendo che, ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 133 d.P.R. n. 115/2002, il pagamento avrebbe dovuto essere disposto in favore dello Stato (Erario) e non della controparte personalmente.

La motivazione

La Corte riqualifica d’ufficio il ricorso per revocazione come ricorso per correzione di errore materiale (artt. 287 e 391-bis c.p.c.) e lo accoglie. In presenza di parte ammessa al gratuito patrocinio, l’art. 133 d.P.R. n. 115/2002 impone, senza margini di discrezionalità, che il pagamento delle spese sia disposto in favore dello Stato (Cass. n. 1639/2011; n. 2536/2014). L’omessa distrazione in favore dell’Erario integra un errore materiale emendabile in ogni tempo, anche d’ufficio, perché incide non sull’assetto degli interessi regolati — il quantum o l’individuazione del soccombente — ma sulla mera modalità tecnica di esecuzione della condanna (Cass. n. 4216/2020; n. 12953/2021; n. 4510/2022). La procura rilasciata per il giudizio conclusosi con il provvedimento da correggere resta valida, trattandosi di un mero incidente e non di una nuova fase processuale (Cass. n. 25284/2025). Viene quindi disposta la formale correzione della motivazione e del dispositivo dell’ordinanza n. 31992/2025, con l’inserimento della distrazione delle spese in favore dello Stato. Nessuna statuizione sulle spese del procedimento di correzione, avendo esso natura sostanzialmente amministrativa (Cass. S.U. n. 29432/2024).

Implicazioni pratiche

Chi si vede condannare a pagare le spese direttamente alla controparte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non deve percorrere la via — più onerosa e a rischio di inammissibilità — della revocazione: lo strumento corretto è la correzione dell’errore materiale ex artt. 287 e 391-bis c.p.c., attivabile anche d’ufficio e senza necessità di una nuova procura. La distrazione in favore dell’Erario è un effetto di legge automatico; la sua omissione nel dispositivo è un difetto della sola espressione grafica, non un vizio dell’assetto sostanziale della decisione. Il rimedio, per la sua natura di incidente sostanzialmente amministrativo, non comporta condanna alle spese.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *