Note di trattazione non depositate due volte: appello improcedibile e spese all’appellante (Cass. 18252/2026)
Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 18252/2026 del 6 giugno 2026 (R.G.N. 14372/2025) — Presidente Mauro Di Marzio, Relatore Eleonora Reggiani. Ricorso rigettato.
Il principio di diritto
Il mancato deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ripetuto per due udienze consecutive, equivale alla mancata comparizione dell’appellante e determina l’improcedibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348, comma 2, c.p.c.; la relativa pronuncia ha il contenuto decisorio proprio di una sentenza anche se assunta in forma di ordinanza, e deve contenere la statuizione sulle spese secondo il principio di causalità, di cui la soccombenza è diretta applicazione, rilevando la sola condotta processuale dell’appellante. Per le statuizioni di natura processuale non sussiste l’obbligo di previo contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c.
Il fatto
In un giudizio di revocazione — introdotto con atto di citazione nel maggio 2022, e perciò retto dalla disciplina anteriore al d.lgs. n. 149/2022 — dinanzi alla Corte d’appello di Reggio Calabria, gli attori in revocazione non depositavano le note di trattazione scritta né alla prima udienza (13 febbraio 2025) né a quella successiva fixsata ex art. 348, comma 2, c.p.c. (24 aprile 2025), pur previa espressa avvertenza delle conseguenze. La Corte dichiarava improcedibile l’impugnazione e condannava gli appellanti alle spese in favore della parte costituita. Avverso tale statuizione era proposto ricorso per cassazione con tre motivi: nullità per omesso contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. e mancata concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.; erronea condanna alle spese (artt. 91, 310 e 348 c.p.c.); erronea liquidazione delle fasi ai sensi del d.m. n. 55/2014.
La motivazione
Il ricorso è rigettato. La pronuncia di improcedibilità, pur adottata in forma di ordinanza, ha natura di sentenza per il suo carattere definitivo e decisorio (Cass. n. 3128/2008; n. 12636/2004; n. 2851/2004). Non vi è stata alcuna pronuncia “a sorpresa”: per le statuizioni di natura processuale non opera l’obbligo di previo contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c. (Cass. n. 3023/2026; n. 28863/2025, in linea con l’art. 6 CEDU), e le parti erano state espressamente avvisate che il nuovo mancato deposito avrebbe comportato l’improcedibilità; la causa, inoltre, poteva essere decisa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c. — richiamato dall’art. 352, ultimo comma, c.p.c. — senza concessione dei termini ex art. 190. La condanna alle spese dà corretta applicazione al principio di causalità, di cui la soccombenza è la più diretta applicazione (Cass. n. 21823/2021; n. 19456/2008): dichiarata l’improcedibilità, rileva solo la condotta processuale dell’appellante, restando irrilevanti sia l’inerzia comune delle parti (artt. 91 e 310 c.p.c.) sia i motivi — qui l’intervenuta cassazione della sentenza revocanda — che potevano e dovevano essere veicolati nelle note. Sulla liquidazione, il d.m. n. 55/2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, comprensiva di quella istruttoria, dovuto a prescindere dal suo concreto svolgimento (Cass. n. 8561/2023; n. 4698/2019): correttamente sono state liquidate la fase di trattazione (culminata in due ordinanze esaminate dalle parti) e quella decisionale.
Implicazioni pratiche
Nel rito anteriore alla riforma Cartabia, sostituire le udienze con la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. non è un adempimento neutro: omettere le note per due volte equivale a non comparire e conduce l’appello all’improcedibilità, con condanna alle spese fondata sulla sola condotta dell’appellante — a nulla rilevando che anche la controparte sia rimasta inerte, o che nel merito l’impugnante potesse dirsi “virtualmente” vincitore. Le ragioni sopravvenute vanno fatte valere nelle note, non taciute. Sul compenso, la fase di trattazione va liquidata anche quando l’istruttoria non si sia concretamente svolta.
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