Definizione agevolata: il giudizio si estingue anche senza il pagamento delle rate successive alla prima (Cass. trib. 18289/2026)

Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, sentenza n. 18289/2026 del 6 giugno 2026 (R.G.N. 838/2019) — Presidente Angelina-Maria Perrino, Relatore Giacomo Maria Nonno. Dichiara estinto il giudizio; spese compensate.

Il principio di diritto

In tema di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 186 ss., della legge n. 197 del 2022, il giudice dichiara l’estinzione del giudizio a seguito del perfezionamento della fattispecie estintiva conseguente alla presentazione dell’istanza di definizione da parte del contribuente, al pagamento della prima rata e alla mancata comunicazione del diniego nel termine del 30/09/2024 da parte dell’Amministrazione finanziaria, restando pertanto irrilevante il mancato pagamento delle rate successive.

Il fatto

In una controversia relativa a un avviso di accertamento per prelievo erariale unico (PREU) e sanzioni (anno d’imposta 2009), la Commissione tributaria regionale della Calabria aveva accolto l’appello del contribuente. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ricorreva per cassazione. A seguito della presentazione dell’istanza di definizione agevolata e del pagamento della prima rata, in assenza di un diniego dell’Amministrazione, la Corte aveva dichiarato estinto il procedimento con decreto presidenziale. Il contribuente, tuttavia, depositava istanza ex art. 391, terzo comma, cod. proc. civ. — non avendo versato le rate successive alla prima e avendo interesse alla trattazione nel merito — così determinando il venir meno del decreto e rimettendo la decisione al Collegio.

La motivazione

Il Collegio ribadisce che l’istanza ex art. 391, terzo comma, cod. proc. civ. — da depositare entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto — determina di per sé il venir meno del decreto presidenziale di estinzione, ripristinando ex post il contraddittorio e restituendo al Collegio il potere di pronunciarsi sulla sussistenza dei presupposti dell’estinzione e sulle spese, come se il decreto non fosse mai stato emesso (Cass. S.U. n. 19980/2014; Cass. n. 31318/2022; n. 26444/2024). Nel merito, sussistono i presupposti dell’estinzione ex art. 391, primo comma, cod. proc. civ.: la presentazione dell’istanza di definizione agevolata (l. n. 197/2022), il pagamento della prima rata e la mancata comunicazione del diniego entro il 30 settembre 2024. Il mancato pagamento delle rate successive è irrilevante ai fini dell’estinzione, dovendo il recupero di tali importi essere affidato a un distinto procedimento. La Corte distingue il proprio precedente Cass. n. 1997/2025 (rinuncia revocabile), riferito a una fattispecie diversa, in cui il meccanismo estintivo non si era perfezionato. Il giudizio è dichiarato estinto; le spese sono compensate anche in ragione della relativa novità della questione.

Implicazioni pratiche

Una volta perfezionata la definizione agevolata — istanza, prima rata e assenza di diniego dell’Amministrazione entro il termine di legge — il giudizio tributario pendente si estingue in via definitiva: il successivo mancato pagamento delle rate non “riapre” il processo, ma si traduce in un autonomo procedimento di recupero del debito residuo. Per il contribuente, ciò significa che l’estinzione non è uno strumento reversibile a piacimento; per l’Amministrazione, che la riscossione delle rate non onorate va perseguita altrove, non nel giudizio ormai chiuso. Utile anche il promemoria processuale: contro il decreto presidenziale di estinzione il rimedio non è l’impugnazione, ma l’istanza di fissazione dell’udienza ex art. 391, terzo comma, cod. proc. civ.

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