Apparecchi da gioco lecito: il contribuente può sempre optare per il regime IVA ordinario, anche per fatti concludenti (Cass. trib. 18291/2026)
Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza n. 18291/2026 del 6 giugno 2026 (R.G.N. 1180/2025) — Presidente Angelina-Maria Perrino, Relatore Giacomo Maria Nonno. Ricorso rigettato.
Il principio di diritto
Il regime forfettario previsto dall’art. 14 bis del d.P.R. n. 640 del 1972 in relazione agli apparecchi e ai congegni per il gioco lecito riguarda sia l’imposta sugli intrattenimenti sia l’IVA, equiparate dalla legge quanto alle modalità di riscossione; tuttavia, le due imposte sono autonome ed è sempre consentito al contribuente optare per il regime ordinario dell’IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, opzione che può desumersi anche attraverso comportamenti concludenti.
Il fatto
L’Agenzia delle entrate aveva emesso una cartella di pagamento per IVA (anno d’imposta 2016), determinata forfettariamente sulla base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti (ISI), in relazione all’attività di sale giochi e biliardi. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria respingeva l’appello dell’Ufficio: il contribuente aveva validamente optato per il regime IVA ordinario — già dal 1998 e desumibile anche per facta concludentia — e l’art. 14-bis del d.P.R. n. 640/1972 non era stato tempestivamente invocato, dovendo comunque l’Ufficio notificare un avviso di accertamento anziché una cartella. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi.
La motivazione
Il ricorso è rigettato. Il primo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile: pur avendo le due imposte una base imponibile normalmente comune e modalità di riscossione equiparate (artt. 14-bis ss. d.P.R. n. 640/1972), l’ISI e l’IVA restano autonome. La possibilità di opzione per il regime ordinario IVA ex art. 74, sesto comma, d.P.R. n. 633/1972 è imposta dalla disciplina unionale — il regime forfettario IVA è derogatorio rispetto alla direttiva IVA e, in precedenza, alla sesta direttiva — sicché un’interpretazione che la escludesse, anche per i soli apparecchi da gioco lecito, porrebbe insormontabili problemi di compatibilità euro-unitaria (CGUE C-109/90, Giant; C-370/95 e a., Careda; Cass. n. 29180/2021; n. 14090/2024). L’opzione può risultare da comportamenti concludenti (art. 1 d.P.R. n. 442/1997; Cass. n. 15178/2020). Il secondo profilo del primo motivo e il secondo motivo sono inammissibili: mirano a una rivalutazione dei fatti, a fronte di un doppio e conforme accertamento di merito, e censurano l’insufficienza della motivazione, non più deducibile ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. S.U. n. 8053/2014). Il ricorso è rigettato con condanna dell’Agenzia alle spese.
Implicazioni pratiche
Per gli esercenti di apparecchi da gioco lecito, l’equiparazione tra ISI e IVA sul piano della riscossione non cancella il diritto di optare per il regime IVA ordinario: l’opzione è “sempre” consentita ex art. 74, sesto comma, del decreto IVA, in ragione dei vincoli unionali, e può essere provata anche per fatti concludenti (dichiarazione annuale, comunicazione dell’opzione, modalità di tenuta delle scritture). Sul piano processuale, la pronuncia ribadisce che, davanti a un doppio e conforme accertamento di merito, il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado sui fatti, e che il vizio di motivazione “insufficiente” non è più deducibile dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
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