Sponsorizzazioni a un ente sportivo dilettantistico: la deducibilità piena presuppone la prova dell’effettiva attività promozionale (Cass. trib. 3157/2026)
Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza n. 3157 del 12 febbraio 2026 (R.G.N. 14427/2017) — Presidente Lucio Napolitano, Relatrice Andreina Giudicepietro.
Il principio di diritto
“In tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, sono assistite da una presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.”
Il fatto
L’Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento per maggiori IRPEF, IRAP e IVA relative al 2008, recuperando a tassazione 5.000 euro di costi di sponsorizzazione a favore di un’associazione. L’Ufficio riteneva i costi non inerenti né relativi a prestazioni effettive: il contribuente non aveva provato né il versamento dei corrispettivi né un’effettiva attività di promozione della propria immagine o dei propri prodotti. La Commissione tributaria regionale del Veneto rigettava l’appello del contribuente, che ricorreva per cassazione con sette motivi.
La motivazione
La Corte dichiara inammissibili cinque motivi — perché generici o diretti a un riesame del merito — e infondati il quinto e il settimo. Sul punto centrale: quando l’Amministrazione, sulla base di elementi indiziari, contesta l’effettività e l’inerenza di un costo, l’onere di provarne esistenza, effettività e inerenza grava sul contribuente. La presunzione legale di natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione a favore di società sportive dilettantistiche (art. 90, comma 8, l. 289/2002, entro il limite di 200.000 euro) non è incondizionata: opera solo se ricorrono simultaneamente i quattro requisiti indicati, incluso l’aver il beneficiario effettivamente svolto una specifica attività promozionale. La sola fattura, pur assistita da presunzione di veridicità, non è sufficiente. I giudici d’appello avevano accertato in fatto che tali presupposti non erano provati, con valutazione non sindacabile in sede di legittimità.
Implicazioni pratiche
La deducibilità delle sponsorizzazioni a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche non è automatica. Per fruire della presunzione legale occorre documentare non solo il contratto e la fattura, ma la reale destinazione promozionale della spesa e l’effettiva attività svolta dal soggetto sponsorizzato — materiali, immagini, riscontri dell’attività pubblicitaria — oltre alla prova del pagamento. Di fronte a una contestazione dell’Ufficio fondata su elementi indiziari, l’onere probatorio si sposta sul contribuente. Precostituire la documentazione dell’effettività della prestazione è la difesa più solida. Esito: ricorso rigettato.
Provvedimento integrale: scarica il PDF