Azione avverso il silenzio sulla VIA e rimborso dei diritti di istruttoria per progetti PNIEC non prioritari (TAR Sardegna n. 699 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dal Ministero dell’ambiente in un procedimento di VIA relativo a un progetto PNIEC “non prioritario” è illegittimo, essendo i termini di cui all’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006 perentori e non derogati dal criterio di priorità di cui all’art. 8 cod. amb., che ha mera rilevanza interna. In caso di accoglimento dell’azione avverso il silenzio, l’amministrazione è condannata a provvedere entro un termine, assicurando la definizione del procedimento in priorità rispetto ai soli procedimenti della medesima quota di appartenenza. Il mancato rispetto dei termini per la conclusione del procedimento determina automaticamente, quale conseguenza diretta, il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, d.lgs. n. 152/2006, senza che occorra l’attivazione del potere sostitutivo.
Il Fatto
La società ricorrente, avendo presentato istanza di VIA nel febbraio 2024 per la realizzazione di un impianto eolico nel territorio comunale di Seui, dopo la maturazione dei termini procedimentali si era vista opporre, dall’amministrazione, un diniego di conclusione dell’iter motivato con la priorità riconosciuta, ex art. 8, comma 1-ter, cod. amb., ai progetti di maggiore capacità produttiva, che aveva di fatto sospeso la trattazione delle istanze relative a impianti “non prioritari”, inclusi nel PNIEC ma di potenza inferiore alle soglie di priorità.
La società proponeva quindi, avverso il silenzio-inadempimento del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, azione ex artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo anche la condanna dell’amministrazione al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati, ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, d.lgs. n. 152/2006.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna, dopo aver disatteso l’eccezione di tardività del ricorso, ribadisce che il termine annuale di cui all’art. 31, comma 2, c.p.a. non determina una decadenza sostanziale della posizione di interesse legittimo, potendo l’istanza essere riproposta anche dopo la formazione del silenzio.
Nel merito, la sentenza accerta l’illegittimità dell’inerzia del MASE, evidenziando che i termini del procedimento di VIA, fissati dall’art. 25, commi 2-bis e 7, d.lgs. n. 152/2006, sono perentori e risultano ampiamente superati, in quanto la Commissione tecnica PNRR-PNIEC non ha predisposto lo schema di provvedimento, né il Ministero ha adottato la decisione finale.
Il Collegio esclude che il criterio di priorità introdotto dal d.l. n. 153/2024, tramite la modifica dell’art. 8 cod. amb., possa legittimare una “interpretatio abrogans” delle disposizioni sui termini, che restano vincolanti per tutti i progetti PNIEC, prioritari o meno. Tale criterio, avendo mera rilevanza interna organizzativa, non può tradursi in una sospensione ex lege dei procedimenti per gli impianti di minor potenza, né consente di far gravare sul privato le difficoltà operative dell’amministrazione.
Tuttavia, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. IV, n. 6503 del 2025), la sentenza precisa che l’accoglimento dell’azione avverso il silenzio deve essere conformato al sistema delle quote di trattazione: l’amministrazione è tenuta a valutare il progetto entro novanta giorni, ma all’interno della quota dedicata ai progetti PNIEC non prioritari, non potendo il vittorioso esperimento dell’azione far “sorpassare” all’operatore gli altri procedimenti già calendarizzati nella medesima quota.
Quanto alla domanda di rimborso, il TAR la accoglie, qualificando la somma di cui all’art. 25, comma 2-ter, d.lgs. n. 152/2006 non come indennizzo da ritardo, bensì come mera restituzione di una parte dei diritti già versati, che spetta automaticamente al verificarsi del mancato rispetto dei termini. La corte esclude pertanto la necessità di esperire preventivamente il potere sostitutivo, distinguendo la fattispecie dall’indennizzo di cui all’art. 2-bis, comma 1-bis, legge n. 241/1990 e condanna il MASE alla restituzione della somma di euro 26.378,30, previa verifica dell’avvenuto versamento.
Nota della Redazione
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