Divieto detenzione armi: l’archiviazione penale non incide sul giudizio di inaffidabilità (TAR Calabria n. 1394 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di divieto di detenzione di armi e munizioni, il provvedimento prefettizio di diniego o di revoca si fonda su un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati ma significativi e vicende personali che non integrano reato. L’archiviazione del procedimento penale per prescrizione o per la difficoltà di conseguire un apprezzabile risultato probatorio in dibattimento non elide sul piano storico e fattuale i comportamenti e le circostanze ritenuti rilevanti dal Prefetto ai fini del giudizio di affidabilità. La motivazione del provvedimento può essere succinta, purché non irrazionale o arbitraria, non richiedendosi un apparato giustificativo particolarmente analitico in ragione dell’ampia discrezionalità che connota la materia.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Prefettura aveva rigettato l’istanza di revoca del decreto di divieto di detenzione di armi e materie esplodenti, adottato nel 2017 sulla base di due querele per reciproche minacce, risalenti al 2015 e al 2016, originate da dissidi familiari per pretese possessorie su un terreno. A seguito delle querele, l’interessato era stato sottoposto a indagine in due distinti procedimenti penali, poi definiti con richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero.
Nell’istanza di revoca, il ricorrente sosteneva la sopravvenuta carenza dei presupposti del divieto, evidenziando l’esito favorevole dei procedimenti penali e il mutamento della situazione familiare. Il diniego prefettizio opposto all’istanza veniva contestato con tre motivi di ricorso, incentrati sul difetto di istruttoria e di motivazione, sulla mancata attualità del giudizio di inaffidabilità e sulla violazione degli artt. 11, 39 e 43 del R.D. n. 773/1931 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 11, terzo comma, del R.D. n. 773/1931, che impone la revoca delle autorizzazioni quando vengono meno le condizioni alle quali sono subordinate, e l’art. 39, che attribuisce al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione delle armi alle persone ritenute capaci di abusarne. Ha inoltre ricordato l’art. 43, secondo comma, che consente di ricusare la licenza a chi non dà affidamento di non abusare delle armi.
Il Collegio ha poi richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’autorizzazione alla detenzione delle armi costituisce un’ipotesi eccezionale, subordinata alla condizione che il soggetto sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo. Ne consegue che il diniego o la revoca possono basarsi su un giudizio ampiamente discrezionale, nel quale l’Amministrazione può valorizzare nella loro oggettività anche fatti di reato diversi o vicende personali non aventi rilevanza penale. Per tali provvedimenti non è richiesta una motivazione particolarmente analitica, essendo sufficiente che risulti la sussistenza di presupposti non irrazionali o arbitrari.
Applicando tali coordinate, la sentenza ha ritenuto legittimo il provvedimento impugnato, osservando che le vicende contestate — relative a ipotesi di minaccia in forma grave e perseguibili d’ufficio — mantengono rilevanza attuale ai fini del giudizio di affidabilità, nonostante la risalenza nel tempo. Il Collegio ha quindi evidenziato che la sopravvenuta archiviazione dei procedimenti penali non incide sulla valutazione di pericolosità, poiché l’estinzione del reato non elide sul piano storico e fattuale i comportamenti presi in considerazione dal Prefetto.
La Corte ha infine condiviso la valutazione dell’Amministrazione circa i presupposti dell’archiviazione — prescrizione per un procedimento e difficoltà probatorie per l’altro, in ragione della natura civilistica del dissidio — rilevando che tali esiti non dimostrano l’insussistenza dei fatti né l’affidabilità del soggetto, la cui posizione è rimasta immutata secondo l’Organo di polizia istruttore. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite in ragione dei peculiari profili della vicenda.
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Nota della Redazione
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